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Contenzioso appalti pubblici

Sul controverso tema del calcolo della base d’asta nelle gare ad evidenza pubblica risulta molto interessante la recentissima sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, rubricata con il n. 383 e pubblicata il 21 gennaio 2022. In particolare Palazzo Spada era chiamato a pronunciarsi su accordi quadro, di durata triennale, per l’affidamento di un “servizio educativo per l’autonomia degli alunni con disabilità”, con una base d’asta di oltre 152 milioni di euro e suddivisione in 30 lotti funzionali (ma il caso è facilmente applicabile anche ai servizi di pulizia/ multiservizi/ servizi integrati).

All’interno di un pronunciamento molto complesso e articolato, che trae origine dall’impugnazione, da parte di alcuni operatori economici, degli atti indittivi della procedura di gara già prima dello svolgimento e aggiudicazione della medesima, si riconosce un principio piuttosto importante e destinato a fare giurisprudenza nel settore. I giudici, in particolare, hanno richiamato la stazione appaltante a fissare la base d’asta tenendo conto dell’aumento del costo della manodopera, rispetto alle tabelle ministeriali vigenti, determinato dal rinnovo del CCNL di categoria.

Stando ai giudici “nella vicenda in esame, la stazione appaltante ha utilizzato, per la prefigurazione dei criteri di elaborazione delle offerte, tabelle ministeriali temporalmente risalenti e superate, già al momento della pubblicazione del bando, dalla contrattazione collettiva di settore”. Un orientamento che “non persuade”. Infatti, sempre seguendo il dettato della sentenza, una stazione appaltante non può “appiattirsi” sulle mere tabelle ministeriali disponibili alla data di indizione della gara se queste, per effetto di rinnovi del CCNL, rechino dati economici superati. Una base d’asta che non tenga conto del reale costo della manodopera altera, infatti, la valutazione sulla convenienza economica rimessa all’offerente ed è suscettibile di immediata impugnazione, addirittura senza dover attendere gli esiti della procedura.

 

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