HomeNewsletterAppalti: illegittimo concedere un termine troppo breve per presentare l’offerta

Appalti: illegittimo concedere un termine troppo breve per presentare l’offerta

Può una stazione appaltante ridurre ai minimi termini il tempo per la presentazione di un’offerta in una gara pubblica? La risposta è no. A darla, a chiare lettere, è stato il Tar Campania – Salerno sez. II, nell’interessante sentenza n. 2725 pubblicata il 13 dicembre 2021.

Il caso -che nella fattispecie riguarda un servizio di vigilanza per circa 17 mila euro- è piuttosto frequente nel settore pulizia/multiservizi/ servizi integrati, ma qui assume proporzioni eclatanti. Infatti, mentre un operatore economico era stato invitato con largo anticipo, l’altro si è visto invitare soltanto 54 minuti prima della scadenza dei termini utili per presentare la domanda. Nemmeno un’ora, dunque, per preparare l’offerta e la documentazione per partecipare: un tempo minimo che è stato visto dal concorrente escluso come una sorta di “beffa”.

Decisamente troppo poco anche secondo il giudice amministrativo, che ha ribadito come l’amministrazione procedente debba rispettare il principio generale, ex art. 79 -recante “Fissazione di termini”- del d.lgs. 50/2016, che parla di tempo necessario per predisporre l’offerta: secondo la legge, infatti “i termini per la ricezione delle offerte… sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte”. Senza contare che già gli articoli precedenti, dal 60 in avanti, fissano comunque termini minimi non riducibili.

Una tempistica congrua che vale anche per il cd. “sottosoglia”.  Non rileva dunque l’importo di gara relativamente modesto per il quale, ha ricordato il giudice, l’Amministrazione avrebbe potuto ben optare per un affidamento diretto.

Ma c’è di più: all’incongruità del termine, se ciò non bastasse, si aggiunge per il Tribunale amministrativo l’evidente disparità di trattamento tra i partecipanti, con conseguente ulteriore turbativa della sana concorrenza. Insomma, meglio sarebbe stato procedere a un affidamento diretto optando “in radice” per un solo operatore, poiché ove si scelga di dare luogo a una gara occorre rispettarne tutte le regole.

sentenza-13-dicembre-2021-n.-2725

Link Codice appalti (dlgs 50/16)

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