Clausola revisione prezzi, torna l’obbligo fino al 31 dicembre 2023. A stabilirlo è il decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022 (cd. Sostegni-ter), uscito in Gazzetta Ufficiale martedì 1 febbraio, all’art. 29 recante “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici”. Leggiamolo, nella parte che maggiormente ci interessa:
- Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonche’ al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l’invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni: a) e’ obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1.
Fuori da eccessivi tecnicismi, ciò significa che il legislatore, vista la crisi e considerato l’aumento dei costi delle materie prime e dei prezzi di consumo, ha deciso di rendere temporaneamente obbligatoria la revisione dei prezzi nei contratti di appalto che sino ad ora era una semplice possibilità prevista appunto dal Codice dei contratti pubblici dlgs 50/2016 all’art. 106 citato: ciò indipendentemente dall’oggetto dell’affidamento (lavori, servizi o forniture). Per ciò che concerne i contratti di servizi, si specifica che le condizioni della revisione prezzi dovranno essere previste dagli atti di gara.