“Boom” della misura dell’interdittiva prefettizia per il contrasto alle sospette infiltrazioni mafiose nelle imprese: negli ultimi cinque anni le imprese fatte oggetto di questo provvedimento sono aumentate notevolmente, passando dalle 972 del 2017 alle oltre 2mila del 2020: una dato che sembra confermato anche per il 2021, visto che già a fine ottobre sfioravano le 1.800.
Si tratta senza dubbio di uno scenario doppiamente preoccupante: se da un lato infatti è corretto procedere con le giuste misure per garantire la correttezza e la legalità, dall’altro si tratta di numeri che rischiano di bloccare la continuità aziendale di molte imprese, con conseguenti gravi ricadute economiche e occupazionali. Ecco perché il cd. DL “Recovery”, in GU il 6 novembre scorso, ha introdotto 2 novità nel codice antimafia, il contraddittorio e la prevenzione collaborativa.
Il primo strumento è introdotto dall’art. 43: in particolare si prevede che il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle apposite verifiche, ritenga sussistenti i presupposti per l’adozione dell’informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all’applicazione delle misure di cui all’articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici. Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l’audizione. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
Della Prevenzione collaborativa, invece, si occupa l’art. 44. Il prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all’impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l’osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più misure come adottare ed efficacemente attuare misure organizzative atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale, comunicare al gruppo interforze istituito presso la prefettura competente gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali conferiti, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, comunicare eventuali forme di finanziamento da parte dei soci o di terzi, i contratti di associazione in partecipazione stipulati, utilizzare un conto corrente dedicato e così via.
Il prefetto può nominare, anche d’ufficio, uno o più esperti con il compito di svolgere funzioni di supporto finalizzate all’attuazione delle misure di prevenzione collaborativa. Alla scadenza del termine di durata delle misure, il prefetto, ove accerti il venir meno dell’agevolazione occasionale e l’assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un’informazione antimafia liberatoria ed effettua le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.