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Gare d’appalto

Gare d’appalto e responsabilità sociale, un binomio che non sempre, lo sappiamo, va molto d’accordo. Tanto che spesso, nel nostro settore, si cerca di limare i costi a scapito proprio dei lavoratori. Ne sono consapevoli i giudici di Palazzo Spada, che nella recente sentenza 20/10/2021 n. 7503, emanata dalla Sezione V, dispone di valutare, accanto alla vantaggiosità dell’offerta, anche le garanzie di stabilità per il personale: il che si traduce, in primo luogo, nell’applicazione di un Contratto collettivo favorevole e nella stabilità contrattuale.

La gara in questione, del valore a base d’asta di 46 milioni di euro, riguardava servizi di manutenzione immobili, ed è stata aggiudicata con il classico 70+30 dell’Oe+v ma prevedendo anche un sistema di premialità per chi avesse inserito elementi di stabilità e tutela dei lavoratori (applicazione Ccnl vantaggioso, ma anche pluriennalità del contratto, per fare due esempi).

Secondo l’appellante, tuttavia, si è trattato di criteri illegittimi in quanto non riconducibili alla qualità della prestazione, in violazione dell’art. 95 del Codice dei contratti pubblici (dlgs 50 del 2016). In sede di contenzioso amministrativo il CdS ha però deciso diversamente, accettando l’inserimento di premialità di natura sociale nel bando di gara. I giudici infatti non ravvisano incoerenze con l’articolo 95, comma 6 del predetto dlgs 50/16, facendo riferimento anche alla (voluta) elasticità della normativa comunitaria (in particolare la direttiva 2014 – art. 7 da cui discende il recepimento nazionale).

Si tratta di una sentenza destinata a fare scuola, perché amplia il perimetro dei criteri di “esecuzione del servizio” ammettendo gli accorgimenti volti a conseguire obiettivi di natura sociale.

“Esaminando il contenuto dei contestati criteri di aggiudicazione -si legge infatti, fra l’altro, nella sentenza-, appare evidente come l’amministrazione appaltante abbia inteso inserire –accanto o sullo stesso piano degli interessi pubblici specifici connessi alla necessità di acquisire i beni e servizi oggetto dell’appalto– ulteriori interessi sociali, in particolare il conseguimento di un più elevato livello di tutela dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del contratto”, utilizzando lo strumento dei contratti pubblici in una più ampia prospettiva funzionale.

Link Sentenza CDS 7053/21

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