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Licenziamento, è valida anche una mail o un sms?

Il licenziamento, si sa, deve essere comminato in forma scritta: lo dice una legge risalente all’ormai lontano 1966 (precisamente la n. 604 di quell’anno). E su questo non ci piove. Il punto è un altro: nell’era del web, del digitale, delle app di messaggistica e delle comunicazioni veloci, per “forma scritta” può intendersi anche una mail o addirittura un semplice messaggio “sms” o whatsapp?

Qui la questione si fa più complicata, e richiede un’analisi attenta dei vari orientamenti giurisprudenziali in materia. Diciamo subito che dalla fattispecie va considerato escluso ogni tipo di licenziamento collettivo, in quanto il dettato della legge 223/91 prevede un iter che non è eludibile attraverso semplici comunicazioni via smartphone.

Passando ai casi di licenziamenti individuali, si deve rilevare una maggiore apertura dei giudici, che hanno frequentemente validato la possibilità di utilizzare strumenti di comunicazione digitali come mail, sms, whatsapp e simili. La norma, infatti, si limita a specificare che “il datore di  lavoro,  imprenditore  o  non  imprenditore,  deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro”. Sulla base di queste premesse i giudici tendono a ritenere legittimi i recessi comunicati via messaggio.

A tale proposito, oltre a diverse sentenze di merito che hanno stabilito che il mezzo digitale rispetta i requisiti di “documenti informatici” attribuibili con certezza al datore di lavoro, va considerato quanto deciso dalla Corte di Cassazione nella sent. 29753/2017 che ha sancito in maniera molto chiara e lapidaria che “il requisito della comunicazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto, in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità”.

Via libera, dunque, anche alle forme di comunicazione “snelle”, anche sé -ci permettiamo di chiosare- sarebbe comunque preferibile, qualora possibile, una modalità più tradizionale e facilmente tracciabile come la raccomandata a/r o la consegna brevi manu con ricevuta secondo tutti i crismi.

Sent. Cass 29753/17

Legge 604/66

Legge 223/91

 

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