HomeNewsletterTracciabilità retribuzioni: attenzione!

Tracciabilità retribuzioni: attenzione!

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 473 del 22 marzo scorso rivolta agli ispettorati territoriali, esamina l’eventuale applicazione della sanzione amministrativa da 1000 a 5mila euro della Legge n. 205/2017, in caso di pagamento avvenuto con strumenti non tracciabili. Al riguardo, l’Ispettorato precisa che né la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga né la dichiarazione resa dal lavoratore che confermi di essere stato pagato con gli strumenti sopra richiamati costituiscono prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

Tutto parte dall’articolo 1, comma 910, della legge n. 205/2017, che prevede che dal 1° luglio 2018 il datore abbia l’obbligo di corrispondere la retribuzione del dipendente e il compenso dei co.co.co attraverso mezzi di pagamento tracciabili quali bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; strumenti di pagamento elettronico; pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; emissione di un assegno. Ne consegue che in capo al datore di lavoro sussista un obbligo di conservazione ed esibizione, in caso di verifica ispettiva, della documentazione attestante il pagamento della retribuzione con strumenti tracciabili.

Particolare rilevanza, stando all’Ispettorato, deve essere attribuita alla disposizione, introdotta all’ultimo periodo del comma 912, secondo cui “la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione”. In senso del tutto analogo, non appare possibile accordare rilevanza, ai fini dell’esclusione della responsabilità del datore di lavoro, alla dichiarazione resa dal lavoratore che confermi di essere stato pagato con gli strumenti previsti dalla legge in assenza della relativa prova ricavabile dalla tracciabilità intrinseca di tali mezzi di pagamento.

L’osservanza dell’obbligo normativo è strettamente connessa alla effettiva tracciabilità delle operazioni di pagamento e alla loro possibile verifica da parte degli organi di vigilanza. Ciò in particolare in riferimento a quei mezzi di pagamento che – sebbene non esplicitamente consentiti dalla legge – sono stati ritenuti comunque idonei ad assolvere alla funzione antielusiva della norma, in quanto pur sempre tracciabili, come ad esempio il pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente o conto di pagamento ordinario, soggetto alle dovute registrazioni e non un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.

Sussiste peraltro, per le medesime ragioni, in capo al datore di lavoro, un obbligo di conservazione della documentazione – in particolare delle ricevute di versamento – anche nei casi di versamenti effettuati su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, non collegata ad un IBAN, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità delle operazioni eseguite, anche attraverso la loro esibizione agli organi di vigilanza.

Link nota Inl 473/21

Legge 205/2017

 

CONTENUTI SUGGERITI