Fra le novità introdotte dal cosiddetto “decreto Sostegni” (DL n. 41 del 22 marzo 2021), e più nello specifico all’art. 17, c’è l’apertura a una nuova proroga (si parla del 31 dicembre in luogo del precedente 31 marzo) della possibilità di rinnovare i contratti a tempo determinato in regime di “acausalità”, vale a dire senza obbligo di indicare le causali previste dalla precedente normativa.
Si tratta in effetti di una disciplina già prevista dall’art. 93 del DL 34/20 (il cosiddetto “decreto Rilancio”), che deroga alla la disciplina generale del dlgs 81/2015 (il “Decreto Dignità”) che consentiva il rinnovo o la proroga di un contratto a termine oltre i 12 mesi solo in presenza di esigenze temporanee e oggettive o connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività aziendale.
Ora, il primo comma dell’articolo 17 del decreto Sostegni, recante “Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine”, recita: “In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, e’ possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.
Il secondo comma prevede che “Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a far data dall’entrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti”.
In sostanza la nuova norma consente ai datori di lavoro di ricorrere a proroghe e rinnovi senza causale per una sola volta e per una durata di dodici mesi nei limiti di durata massima del rapporto di lavoro di complessivi 24 mesi (dunque sommando i periodi di lavoro già svolti e le proroghe intervenute non si devono superare i 2 anni).
Interessante la previsione di cui al comma 2, che precisa come non debba tenersi conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti. In pratica vengono azzerate le eventuali proroghe o rinnovi “acausali” già fruiti.
Tutto questo avrà valore fino al 31/12, in luogo del 31 marzo precedentemente previsto: si tratta di un’importante “boccata d’ossigeno” per le imprese, che hanno spesso lamentato -e non a torto- come le causali introdotte dalla normativa del 2015 finiscano per costituire una strettoia difficilmente compatibile con le esigenze di flessibilità del mercato del lavoro in un momento di crisi come il presente.