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Nuovi CAM del servizio di pulizia: cosa cambia per il settore del cleaning professionale?

I nuovi CAM – la cui applicazione diverrà obbligatoria il 19 giugno 2021, dopo 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale-introducono importanti novità in un settore come quello del cleaning professionale che, in questi ultimi anni, si è dimostrato tra i più recettivi nei confronti della eco-innovazione. l DM 29 Gennaio 2021 ha l’obiettivo di armonizzazione e aggiornare sia il DM 24 marzo 2012 (c.d. CAM Civili) che il DM 18 ottobre 2016 (c.d. CAM Ospedalieri).

I Contenuti dei nuovi CAM

Il DM è caratterizzato dalla seguente articolazione dei contenuti: selezione dei candidati (elementi che designano i requisiti di qualificazione utili a verificare le capacità tecniche del candidato e tali da garantire l’esecuzione dell’appalto nel rispetto dell’ambiente),  specifiche tecniche (elementi che individuano standard minimi delle offerte tecniche),  criteri premianti (requisiti finalizzati alla individuazione di prodotti o servizi con prestazioni ambientali superiori a quelle definite dalle specifiche tecniche), clausole contrattuali (fornite per garantire una migliore esecuzione dell’appalto sotto il profilo ambientale).

Selezione dei candidati (elementi non obbligatori ai sensi dell’art.34 del Codice dei Contratti)

Relativamente all’affidamento del servizio di pulizia può essere utilizzato come criteri di selezione dei candidati il possesso da parte dell’’offerente della registrazione EMAS (Regolamento CE n. 1221/2009) per le attività di pulizia o sanificazione oppure della certificazione UNI EN ISO 14001.

Specifiche tecniche (elementi obbligatori ai sensi dell’art.34 del Codice dei Contratti)

Vengono fornite indicazioni vincolanti in merito a:

Detergenti

I detergenti usati nelle pulizie ordinarie oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di una equivalente etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.

Possono essere utilizzati anche prodotti privi delle suddette etichette, qualora tali prodotti siano concentrati (vale a dire prodotti da diluire prima dell’uso e con tasso di diluizione minimo di 1:100 (1%) per le pulizie “a bagnato”, oppure prodotti concentrati, con tasso di diluizione fino a 1:2, per la preparazione di prodotti pronti all’uso da vaporizzare anche con trigger) e  almeno conformi ai CAM per la fornitura di detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici, in possesso dei rapporti di

Prova (derivanti da analisi prestazionale, chimica e documentale) rilasciati da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico.

I detergenti devono essere usati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi

di diluizione automatici) che evitino che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.

I detergenti per gli impieghi specifici oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, qualora non siano in possesso di etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, devono essere almeno conformi ai CAM per la for­nitura di detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie di superfici ed in possesso del rapporto di prova (derivanti da analisi chimica e documentale)  rilasciato da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico.

Macchine

Le macchine per la pulizia eventualmente usate debbono esse­re ad alimentazione elettrica via cavo o a batteria. Inoltre devono essere progettate e realizzate in modo tale da favorire la maggiore durata della loro vita utile ed il rici­claggio dei diversi materiali di cui sono composte a fine vita. I materiali devono essere tutti riciclabili, anche se alcune parti del macchinario, per la specifica funzione di uso, dovranno essere smaltiti come rifiuti speciali.

I materiali diversi devono essere fa­cilmente separabili. Le parti soggette ad usura, danneggiamenti o malfunzionamenti devono essere rimovibili e sostituibili.

Le parti in plastica devono essere marcate con la codifica della tipologia di polimero di cui sono composte in base alla DIN 7728 e 16780 e la UNI EN ISO 1043/1.

Le macchine impiegate devono essere munite di scheda tec­nica che indichi:

  • la denominazione sociale del produttore;
  • la relativa sede legale;
  • il luogo di fabbricazione del tipo e modello di macchina;
  • le emissioni acustiche espresse in pressione sonora;
  • se nelle parti di plastica sia usata plastica riciclata e in quale percentuale rispetto al peso della plastica complessivamen­te presente nella macchina.

Attrezzature

Le attrezzature tessili devono essere riutilizzabili, ed in microfibra, con dTex ≤ 1.

Le forniture di tali prodotti devono essere almeno per il 30% in possesso di un’etichetta conforme alla UNI EN ISO 14024, quale l’Ecolabel (UE), o altra etichetta equivalente (Nordic Ecolabel, Der Blauer Engel etc.). Per le operazioni di spolveratura devono essere usati elementi tessili riciclati.

I carrelli devono essere dotati di secchi e altri eventuali contenitori di plastica riciclata almeno al 50% in peso, con colori diversi a seconda della destinazione d’uso (risciacquo degli elementi tessili in acqua pulita; impregnazione con la soluzione deter­gente/disinfettante o ad azione combinata diluita secondo i dosaggi raccomandati dal produttore).

Prodotti in carta tessuto

I prodotti offerti devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (EU) o di equivalenti etichette am­bientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, oppure devono essere costituiti da polpa di cellulosa proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile e/o per almeno il 70% rici­clata, in possesso della certificazione Ricicla­to PEFC® o dell’etichetta Remade in Italy o equivalenti.

Clausole Contrattuali (elementi obbligatori ai sensi dell’art.34 del Codice dei Contratti)

Tra le clausole contrattuali la formazione del personale addetto (anche e-learning) sulla sicurezza e sugli elementi di qualificazione ambientale del servizio è quella che più di altre sembra essere impegnativa per l’aggiudicatario:

  • devono essere erogate almeno 16 ore di formazione e 8 ore di affiancamento in cantiere, in ambito civile;
  • devono essere erogate almeno 32 ore di formazione e 24 ore di affiancamento in cantiere, in ambito sanitario.

Tra i criteri premianti delle offerte (elementi non obbligatori ai sensi dell’art. 34 del Codice dei Contratti) del servizio di pulizia sono previsti:

  • L’uso di prodotti con una certificazione sull’impronta climatica UNI EN ISO/TS 14067, e/o uso di prodotti fabbricati da aziende con la certificazione SA 8000;
  • L’uso di detergenti per le pulizie ordinarie in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 privi di fragranze;
  • L’adozione di tecniche di pulizia e sanificazione innovative da un punto di vista ambientale e in grado di garantire almeno la medesima efficacia in termini di igiene e qualità microbiologica, mediante:
  • pubblicazioni scientifiche (relative alla qualità microbiologica);
  • la presentazione di uno studio di Life Cycle Assessment comparativo conforme alle norme tecniche UNI EN ISO 14040 –14044 (relativo alla riduzione dell’impatto ambientale).

a cura di Paolo Fabbri, Cesare Buffone e Stefano Secco

Link Decreto 29 gennaio 2021 del MINISTERO DELL’AMBIENTE

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