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NASpI, licenziamento e accordi collettivi

Cosa succede se l’azienda cliente chiude o se decide di internalizzare il servizio? Inevitabilmente, in entrambi questi casi, l’impresa appaltatrice si trova nella necessità oggettiva di interrompere il servizio, con conseguenti risoluzioni dei rapporti di lavoro. Il problema è che, a seguito delle disposizioni emergenziali per il Covid-19, sappiamo bene che i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo sono bloccati.

Proprio per questi casi è interessante leggere con attenzione il recente messaggio Inps n. 4464, datato 26 novembre 2020, con il quale l’istituto di previdenza fornisce importanti chiarimenti relativamente all’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, come previsto dall’articolo 14, comma 3, del D.L. n. 104/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. In particolare si chiarisce che l’accesso alla prestazione NASpI, per i lavoratori che aderiscono agli accordi in collettivi, è ammessa fino al termine della vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.

Come è noto, ai fini dell’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI si richiede, quale presupposto, che la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta involontariamente. A tutte le fattispecie originariamente previste per tale trattamento, fa notare l’Inps, il citato Dl 104/20 ha aggiunto un’ulteriore ipotesi di accesso che si caratterizza per la presenza di un accordo tra le parti per porre fine al rapporto di lavoro tra le stesse intercorso.

Ora, in ordine all’ambito di applicazione, il Ministero del Lavoro ha chiarito che la disposizione da ultimo citata ha carattere generale e si applica in tutti i casi di sottoscrizione degli accordi stipulati che riguardino o meno aziende che possano accedere ancora ai trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19. In ragione di quanto sopra, l’accesso alla prestazione NASpI per i lavoratori che aderiscono agli accordi in argomento è ammessa fino al termine della vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.

Al fine di dare corretta attuazione alla disposizione di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, si ribadisce quanto già indicato con la circolare n. 111 del 2020, ossia che, per accedere alla NASpI, i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali, avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro medesimo, sono tenuti, in sede di presentazione della domanda di indennità NASpI, ad allegare l’accordo collettivo aziendale di cui sopra, nonché la documentazione attestante l’adesione al predetto accordo.

Link Circolare Inps

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