Blocco licenziamenti, arriva una doppia proroga: la prima, prevista dal DL 137/2020, il cd. “decreto Ristori” in vigore dal 29 ottobre scorso, porta il termine al 31 gennaio. Ma c’è di più: nella videoconferenza del 30 ottobre lo stesso premier Giuseppe Conte ha annunciato un’ulteriore proroga fino a fine marzo (alcuni media riportano ora la data del 21), veicolata stavolta dalla Legge di Bilancio attualmente in discussione.
In attesa dell’ufficialità di questa ulteriore dilazione, vale la pena di soffermarsi sul DL 137, che all’art. 12, commi 9 e 10, ribadisce il divieto di recesso relativamente alle precedenti tipologie: in pratica si tratta dei licenziamenti di carattere economico, individuali come collettivi. Si prevede infatti quanto segue:
- Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
- Fino alla stessa data di cui al comma 9, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.
Questa formulazione, superando i precedenti dubbi interpretativi, fissa la data certa del 31 gennaio, dando per ferma la sospensione delle procedure avviate dopo il 23 febbraio, con l’esclusione delle ipotesi di clausola sociale.