(Tratto da “GSA Igiene Urbana” n.4, Ottobre-Dicembre 2010)
Presentiamo di seguito le principali novità introdotte dal nuovo conto energia per l’incentivazione dell’energia fotovoltaica; quelle introdotte dalle nuove linee guida per le autorizzazioni e dalla modificazione del valore delle tariffe incentivanti e della relativa tassazione.
1. La semplificazione normativa
Il nuovo conto energia 2011 e le nuove linee guida per le autorizzazioni, in ottemperanza al rispetto di direttive europee da applicare entro il 5 dicembre 2010 introducono alcune importanti novità nel campo dell’incentivazione degli impianti fotovoltaici.
Innanzitutto, per gli impianti di qualsiasi dimensione che siano parzialmente integrati o totalmente integrati sarà necessaria solamente una Comunicazione Preventiva. Sono considerati parzialmente o totalmente integrati gli impianti fotovoltaici “aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi,… qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto stesso”.
Questi interventi “sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Fanno eccezione gli impianti in aree vincolate (paesaggistiche o centri storici). In questi casi “, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune”. Per tutti gli altri impianti, fino a un MW di potenza di picco, sarà comunque necessaria solo DIA.
Quindi l’impresa per installare un impianto fotovoltaico dovrà adempiere ai seguenti adempimenti:
1) Richiesta di connessione all’ENEL e accettazione del preventivo
2) Comunicazione preventiva al Comune oppure DIA in Comune. Nel secondo caso dovrà essere presentato un progetto per l’impianto.
3) Installazione, collaudo e dichiarazione di fine lavori.
4) Con la fine lavori l’impianto entra ufficialmente in esercizio.
2. La connessione e i tempi di pagamento
Una volta connesso l’impianto, l’impresa ha 90 giorni di tempo per fare la richiesta dell’incentivazione erogata dal GSE (Gestore dei servizi elettrici) con comunicazione al portale. “Entro novanta giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al soggetto attuatore la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, completa di tutta la documentazione prevista dall’allegato 3. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta la non ammissibilità alle tariffe incentivanti per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data della comunicazione al soggetto attuatore”.
Il GSE entro 120 giorni assicura il pagamento dell’incentivo, contabilizzato a partire dalla data della connessione.
3. Lo scambio sul posto
Per impianti di potenza fino a 200 kWp l’impresa, invece di vendere energia al distributore – vendita il cui incasso si somma a quello del conto energia – potrà decidere di accedere allo scambio sul posto, ovvero di scambiare l’energia elettrica con il distributore, immettendola in rete quando in eccesso e ricevendola quando la richiesta supera la domanda. “L’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 200 kW può beneficiare della disciplina dello scambio sul posto”. Le regole dello scambio sul posto restano in vigore anche “dopo il termine del periodo di diritto alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto”.
Viceversa, per impianti comunque sopra i 20 kW e per tutti quelli che non accedono allo scambio sul posto, l’impresa dovrà fare richiesta all’UTIF di diventare officina elettrica.
4. Le nuove tariffe incentivanti dal 2011
Il decreto prevede che le “agli impianti solari fotovoltaici che entrano in esercizio a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento, in data successiva al 31 dicembre 2010” si applichi una revisione del valore delle tariffe incentivanti. Le tariffe di base previste sono le seguenti:
Intervallo di potenza/tariffa
KWp €/kWh
1-20 0,44
20-200 0,40
> 200 0,37
5. Il premio per efficienza energetica
Il nuovo conto energia premia particolarmente (Art. 9) le imprese che inseriscano il fotovoltaico in un quadro di riqualificazione dell’edificio o che costruiscano nuovi edifici con criteri di efficienza energetica, dando fino al 30% in più di tariffa incentivante. “Gli impianti fotovoltaici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), operanti in regime di scambio sul posto e realizzati sugli edifici possono beneficiare di un premio aggiuntivo rispetto alle tariffe previste dal presente titolo, qualora abbinati ad un uso efficiente dell’energia”. Per accedere al premio il soggetto responsabile:
a) si dota di un attestato di certificazione energetica relativo all’edificio o unità immobiliare su cui è ubicato l’impianto, comprendente anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi
delle prestazioni energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare;
b) successivamente alla data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico, effettua interventi sull’involucro edilizio tra quelli individuati nella medesima certificazione energetica che conseguano una riduzione di almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica estiva e invernale dell’involucro edilizio relativi all’edificio o all’unità immobiliare rispetto ai medesimi indici come individuati nella certificazione energetica;
c) si dota di una nuova certificazione energetica dell’edificio o unità immobiliare al fine di dimostrare l’avvenuta esecuzione degli interventi e l’ottenimento della riduzione del fabbisogno di energia come individuato nella certificazione energetica di cui al punto a).
A seguito dell’esecuzione degli interventi, il soggetto responsabile presenta al GSE istanza per il riconoscimento del premio, corredata delle certificazioni energetiche dell’edificio o unità immobiliare. Il premio è riconosciuto a decorrere dall’anno solare successivo alla data di ricevimento dell’istanza e consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa riconosciuta “in misura pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita”.
La maggiorazione non può in ogni caso eccedere il 30% della tariffa incentivante riconosciuta alla data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico.
Per gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto, realizzati su edifici di nuova costruzione, il premio comporta una maggiorazione del 30% della tariffa riconosciuta qualora sia conseguita una prestazione energetica per il raffrescamento estivo e per la climatizzazione invernale dell’involucro di almeno il 50% inferiore ai valori minimi (sono quelli previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59).
6. I premi per particolari tipologie di impianti
In alcuni casi il nuovo conto energia prevede un aumento della tariffa del 5 % e del 10 %. I casi previsti sono: “5 % se gli impianti siano ubicati in zone classificate dal pertinente strumento urbanistico come industriali, commerciali, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati;… 10% per gli impianti installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto”.
7. La fiscalità per le imprese
a) Azienda Agricola / Agriturismo
Per le aziende agricole, il reddito derivante dalla vendita di energia fotovoltaica è un reddito agrario e quindi, per la modestia della superficie occupata, la tassazione è trascurabile. L’azienda agricola inoltre ha facilmente disponibilità di superfici non ombreggiate e può installare impianti a inseguimento (sono quelli che ruotano per offrire sempre la massima esposizione al sole) con un elevato rendimento energetico. Soltanto però chi opera in con il regime di IVA ordinaria può scaricare questo costo.
La stessa cosa vale per l’agriturismo, che è un candidato ideale per l’installazione di un impianto fotovoltaico con il quale può cogliere una opportunità di investimento e di innovazione: elimina le spese per l’energia elettrica, genera un reddito integrativo non tassato e trasmette alla clientela un segnale concreto di attenzione ambientale.
b) Società o Imprese non agricole
Negli altri casi l’azienda ha la possibilità di scegliere tra due opzioni: fino a 200 kWp può operare in regime di scambio sul posto, dove la tariffa incentivante viene tassata come reddito d’impresa. Oppure può diventare venditrice di energia e, in questo caso, oltre alla tariffa incentivante, sono tassati anche i ricavi della vendita. Nella prima ipotesi, diventano fiscalmente rilevanti anche le somme percepite a titolo di tariffa incentivante, concorrendo, come contributo in conto esercizio e in misura proporzionale alla quantità di energia ceduta, alla determinazione del reddito di impresa e della base imponibile Irap. Andrà anche applicata, sempre con riferimento alla parte relativa all’energia ceduta, la ritenuta d’acconto del 4 per cento.
Nella seconda ipotesi oltre alla tariffa incentivante il reddito d’impresa è costituito anche dai ricavi derivanti dalla vendita dell’energia che andranno assoggettati all’IVA, all’Irap e alle imposte dirette.
In entrambi i casi l’impianto rappresenta un bene strumentale all’attività ed è ammortizzabile con coefficiente del 9 per cento.
c) Professionista o Associazione professionale
Se l’acquisto o la realizzazione dell’impianto fotovoltaico è realizzato da un lavoratore autonomo o da un’associazione professionale e l’energia prodotta è utilizzata esclusivamente per le esigenze dell’attività o anche in modo promiscuo (per consumi personali o familiari), la tariffa incentivante è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA e non concorre alla determinazione del reddito imponibile. L’impianto costituisce, comunque, bene strumentale dell’attività di lavoro autonomo e l’IVA pagata per la realizzazione dell’impianto è detraibile, tenendo conto dell’utilizzo promiscuo del bene.
Se l’impianto produce energia in eccesso, la vendita costituisce in ogni caso attività commerciale. Andranno pertanto tenute due contabilità separate, una per l’attività di lavoro autonomo e una per quella di impresa. La tariffa incentivante, in proporzione alla quantità di energia ceduta, costituisce contributo in conto esercizio, concorre alla determinazione del reddito d’impresa e della base imponibile Irap e va assoggettata alla ritenuta del 4 per cento. I ricavi derivanti dalla vendita dell’energia sono rilevanti ai fini delle imposte dirette, Irap e IVA; l’impianto costituisce bene strumentale ad entrambe le attività e gli ammortamenti del costo vanno ripartiti, ad esempio facendo riferimento alla proporzione tra energia ceduta ed energia complessivamente prodotta (naturalmente, se l’impianto è utilizzato anche per fini personali o familiari, la deduzione del costo da ripartire tra le due attività non può essere superiore al 50 per cento). Anche l’IVA pagata per la realizzazione del bene è detraibile in relazione a entrambe le attività esercitate, a condizione che le stesse siano gestite con contabilità separate.
Andrea Ambrosetti