HomeNewsletterSanificazione chi può farla: chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

Sanificazione chi può farla: chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

Come ben sappiamo il Dl rilancio 34/2020, recentemente convertito in legge -n.77/2020, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020-, prevede all’art. 125 (in attesa del superbonus del 110%) una serie di possibilità di fruizione del bonus fiscale per attività o strumenti connessi al superamento dell’emergenza Covid: nella fattispecie si parla di dpi, dispositivi di protezione individuale, e attività di sanificazione. Fin qui, tutto ok.

La difficoltà per i potenziali fruitori delle agevolazione sta tuttavia nel fatto che è davvero troppo complicato il mosaico delle possibilità di fruizione, poche le istruzioni operative chiare e davvero moltissimi i protocolli di regolamentazione usciti in questi convulsi mesi, tanto da scoraggiare molte aziende o creare situazioni di dubbi e conflittualità. In particolare, un aspetto sul quale ci siamo spesso soffermati è quello che riguardava i dubbi generati dalla dicitura “pulizia e sanificazione”, che avevano scatenato una sorta di “guerra fratricida” fra le imprese.

Proprio a questo proposito è provvidenzialmente intervenuta di recente l’Agenzia delle entrate con circolare n. 20/E diramata il 10 luglio scorso, recante “Articoli  120  e  125  del  decreto  legge  19  maggio  2020,  n.  34  – Crediti  d’imposta  per  l’adeguamento  degli  ambienti  di  lavoro  e per la sanificazione e  l’acquisto  di dispositivi  di protezione”.

L’articolo  125  del  decreto  Rilancio -si legge in un passaggio-,  al  fine  di  favorire  l’adozione  di  misure dirette  a  contenere  e  contrastare  la  diffusione  dell’epidemia,  prevede l’assegnazione  di  un  credito  d’imposta  in  favore  di  taluni  soggetti  beneficiari, nella  misura  del  60  per  cento  delle  spese  per  la  sanificazione  degli  ambienti  e degli  strumenti  utilizzati  e  per  l’acquisto  di  dispositivi  di  protezione  individuale  e di altri dispositivi  atti a  garantire la  salute dei lavoratori e degli utenti. L’articolo estende  la  platea  dei  soggetti  beneficiari  agli  enti  non  commerciali e  le  spese  agevolabili, oltre ad aumentare la  misura  del  beneficio  individuale  (il  credito  d’imposta  passa dal  50  per  cento  al  60  per  cento  e  il  limite  massimo  fruibile  da  20.000 euro a 60.000 euro).

Più in particolare, il comma  1  dell’articolo  125  prevede  che  il  credito  d’imposta  per  la sanificazione  e  l’acquisto  di  dispositivi  di  protezione  spetta  in  relazione  alle “spese  sostenute  nel  2020  per  la  sanificazione  degli  ambienti  e  degli  strumenti utilizzati,  nonché  per  l’acquisto  di  dispositivi  di  protezione  individuale  e  di  altri dispositivi  atti a  garantire la salute dei lavoratori e degli  utenti”. Il  successivo  comma  2   contiene  un  elenco esemplificativo  di  fattispecie  riferibili  alle  precedenti  categorie.  Per quanto concerne la “sanificazione”, in  considerazione  della  ratio legis  del  credito  d’imposta,  deve  trattarsi  di  attività  finalizzate  ad  eliminare  o ridurre  a  quantità  non  significative  la  presenza  del  virus  che  ha  determinato l’emergenza.  Tale  condizione  risulta  soddisfatta qualora  sia  presente  apposita  certificazione  redatta  da  operatori  professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione  vigenti.  Non si fa dunque menzione di imprese abilitate specificamente alla “sanificazione”, ma rientrano a pieno titolo nei soggetti abilitati anche le imprese di pulizia/multiservizi/servizi integrati.

Proprio questo è uno degli aspetti da sottolineare con maggiore interesse, e che ha suscitato fra l’altro il plauso delle imprese artigiane: i chiarimenti dell’Agenzia confermano infatti che le spese agevolate sono tutte quelle sostenute in relazione alle attività indicate nei Protocolli di regolamentazione vigenti finalizzate ad eliminare o ridurre la presenza dei virus, a prescindere dal soggetto che svolge le attività indicate.  Risultano quindi agevolate anche le attività eseguite dalle imprese di pulizia e disinfezione a patto che siano eseguite, ovviamente, le attività specificatamente indicate dai protocolli di regolamentazione vigenti e che mirino alla rimozione del virus.  Sembra dunque superata l’impasse generata dalla presenza dei termini  “pulizia e sanificazione” nei precedenti protocolli. Una confusione  terminologica che, lo ricordiamo, aveva indotto erroneamente molte aziende clienti delle imprese di pulizia e disinfezione a ritenere che occorresse rivolgersi unicamente alle imprese abilitate alla sanificazione per ottenere il credito di imposta previsto dall’ articolo 125 del Decreto.

Leggi Circolare 20 Crediti adeguamento Covid e Sanificazioni DLRilancio

Link dl 34

Link legge 77

 

CONTENUTI SUGGERITI