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Decreto fiscale: negli appalti penalizzate le PMI

Il DL 124/2019: ratio buona e giusta, conseguenze discutibili

La chiamano già norma “blocca appalti”, è non è un caso: il decreto legge n. 124 dello scorso 26 ottobre, all’art. 4, pubblicato in GU Serie Generale n. 252- prevede l’estensione del regime del “reverse charge” anche alle ritenute fiscali dei dipendenti impegnati in appalti (e subappalti) di servizi. Messa così non dice molto, ma se pensiamo che per “reverse charge” si intende l’obbligo, da parte dell’appaltatore -e delle eventuali imprese subappaltatrici-, di versare entro 5 giorni prima del 16 di ogni mese, su un conto corrente dedicato, una provvista pari all’ammontare complessivo delle ritenute operate.

Aggravi burocratici…

Si è perciò pensato di farle versare direttamente nelle casse del committente, che pertanto diviene il soggetto obbligato a versare le ritenute fiscali trattenute dall’appaltatore ai propri dipendenti coinvolti nell’esecuzione del servizio. Infatti, prevede la legge, in tutti i casi in cui il committente non venga messo nelle condizioni di effettuare il versamento dovuto, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi –senza temere azioni esecutive- vincolando le somme al pagamento delle ritenute.  Peccato, detto per inciso, che la norma non preveda il caso opposto, che è forse altrettanto frequente: ossia che sia proprio il committente a non pagare lo spettante all’esecutore del servizio.

… effetti paradossali…

In questo caso succederebbe infatti qualcosa di paradossale, ossia che il committente non solo non liquiderebbe l’appaltatore, ma gli tratterrebbe anche le somme destinate allo Stato. Ma non è tutto. Come se ciò non bastasse, alle imprese si chiede anche di comunicare via posta elettronica certificata al committente i dati dettagliati che riguardano l’importo versato, l’elenco dei dipendenti con il dettaglio delle retribuzioni e delle ritenute relative. Va detto, per completezza, che un’eccezione è fatta per le imprese con almeno 5 anni di attività e che nel biennio precedente abbiano versato almeno 2 milioni di euro in conto fiscale.

… ed eccezioni poco praticabili

Tuttavia la cifra molto alta (2 milioni di euro) taglierebbe fuori comunque tutte le PMI (e sono moltissime, vista la storica polverizzazione del settore), e comunque la procedura eccezionale è attivabile soltanto previa comunicazione dell’opzione al committente e presentazione di una certificazione, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, di effettivo possesso dei requisiti previsti. Inutile dire che manca ancora il tassello fondamentale, ossia la modalità di interlocuzione con l’Agenzia Entrate: e conoscendo i nostri tempi istituzionali, auguroni.

La considerazione del legislatore

Insomma, una bella grana, come se già non ce ne fossero abbastanza. Tecnicamente si potrebbe chiamare eterogenesi dei fini: ovvero quando le buone intenzioni -lodevolissima quella di dare un giro di vite dell’evasione legata all’impegno di manodopera e di prevenire i “furbetti delle ritenute”- generano effetti diversi, e per certi versi opposti, rispetto a quelli prefissati. Infatti, al di là della scarsa considerazione che le imprese del settore sembrano meritare agli occhi del legislatore (diamine, non sono tutti furbi e disonesti!), la previsione di legge crea un aggravio burocratico notevole, e soprattutto mette a rischio la già risicata disponibilità di liquidità delle imprese stesse.

L’allarme degli imprenditori

Un pericolo ben sottolineato dalla lettera che Confindustria, Rete Imprese Italia e altri soggetti imprenditoriali hanno inviato al titolare dell’Economia Roberto Gualtieri lo scorso 23 ottobre per denunciare l’ennesimo aggravio burocratico e pesante drenaggio di risorse ai danni delle imprese. Vi si chiede senza mezzi termini di evitare l’approvazione della norma e la sua entrata in vigore (ricordiamo che i decreti-legge hanno 60 giorni per essere ratificati dal Parlamento, a pena di decadenza). L’allarme si riferisce proprio alla norma in base alla quale “in tutti i casi in cui un committente affidi ad un’impresa l’esecuzione di un’opera od un servizio, il versamento delle ritenute fiscali peri lavoratori dipendenti impiegati nell’appalto, debba essere effettuato direttamente dal committente stesso”.

Non è ammessa nemmeno la compensazione

Ciò fa sì che l’appaltatore o subappaltatore dovrà fornire la provvista finanziaria necessaria al versamento, nonché i dati utili all’identificazione del personale, o, in alternativa, chiedere di compensare tali importi con i corrispettivi fino a quel momento maturati”. Ma non solo, perché le imprese appaltatrici e subappaltatrici non possono compensare “crediti verso l’Erario con i debiti fiscali e contributivi, senza che sia preventivamente provata dall’Amministrazione finanziaria alcuna violazione fiscale a loro carico”.

“Una complessa procedura”

Insomma, si tratta di una misura che comporta nuovi e complessi oneri perché, si legge nella lettera inviata al Ministro dell’Economia, “delinea una complessa procedura di comunicazione tra l’impresa committente e le imprese appaltatrici e subappaltatrici, nonché l’agenzia delle Entrate”. Un onere che però appare sproporzionato rispetto al recupero di risorse chela relazione tecnica attribuisce alla norma, circa71 milioni di euro che ben potrebbero essere recuperati da altre poste del bilancio pubblico, senza ricorrere ad un aggravio nella gestione amministrativa delle commesse che potrebbe paralizzare l’esecuzione dei contratti e frenare l’attività economica del Paese”. Del resto, viene ricordato come una norma simile contenuta nel decreto Visco-Bersani era stata poi abrogata dal Dlgs 175/2014 “perché nel tentativo, condivisibile, di contrastare l’evasione fiscale, con particolare attenzione al fenomeno dell’utilizzo di lavoratori in nero, la norma finiva per porre pesanti oneri amministrativi sulle imprese ‘oneste’, senza riuscire a contrastare efficacemente tali fenomeni evasivi”.

estratto Gazzetta Ufficiale

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