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Sblocca Cantieri: non è tutto chiaro

Sblocca cantieri, e i servizi? L’articolo 36, comma 2, lettera b) del Dlgs 50/2016 –Codice dei contratti pubblici, più familiarmente detto Codice degli appalti, è molto noto soprattutto da chi pratica gli acquisti cd “sottosoglia”, ovvero di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria stabiliti dall’art. 35 del Codice stesso.

Ora, non deve sfuggire che la recente conversione in legge del “decreto Sblocca cantieri (l. 55 del 14 giugno 2019) ha inciso non poco sull’art. 36, riformulandolo nel senso di  estendere ai lavori compresi nella fascia tra i 40mila e i 150mila euro l’affidamento diretto, facendolo precedere dalla valutazione di tre preventivi (e non più dieci, come inizialmente previsto). Fin qui tutto bene. Il fatto è che manca la stessa chiarezza se poi si passa a considerare le forniture di servizi con non poco imbarazzo per le stazioni appaltanti.

Infatti qui si apre un cortocircuito interpretativo. Per i servizi (come anche per i beni), è comunque possibile praticare l’affidamento diretto nella fascia che va tra i 40mila euro e i 144-221-750mila (soglie comunitarie per i servizi a seconda che siano aggiudicati da amministrazioni centrali, non centrali o che siano servizi sociali)? E se sì, con quali criteri? Appare infatti immutata, come frutto di una “dimenticanza”, la parte del testo di legge relativo a beni e servizi.

Dunque, se una prima “lettura”, confortata dal dossier della Camera sulla legge di conversione del Dl 32/2019, estende l’ utilizzo dell’ affidamento diretto anche agli affidamenti di beni e servizi (previa consultazione di 5 soggetti), non manca una seconda interpretazione che configurerebbe la valutazione come una procedura di confronto competitivo, sostenuta dalla precisazione che all’ affidamento di forniture e servizi si applica il principio di rotazione degli inviti, richiedendo quindi una formalizzazione della competizione degli operatori economici. Praticamente una “microgara” a cui la stazione appaltante potrebbe applicare il criterio del minor prezzo o dell’Oepv. Si attende con una certa urgenza un intervento interpretativo per sciogliere il dubbio.

Link Legge 55/2019

 

 

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