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Infortunio sul lavoro: la responsabilità datoriale non è automatica

Così la Cassazione, con sentenza 14006/2019, pubblicata il 23 maggio scorso. La suprema corte scagiona sia l’impresa di pulizie, che aveva messo in atto tutti gli accorgimenti (e l’ha potuto dimostrare), sia il committente, inizialmente condannato al risarcimento.

Sicurezza sul lavoro, dalla Cassazione arriva la sentenza che non ti aspetti: non è sempre colpa dell’impresa di pulizie -né della società appaltante- se il dipendente si infortuna. Intendiamoci: quello della sicurezza sui luoghi di lavoro è un diritto sacrosanto su cui non si scherza, e se c’è qualche responsabilità è giusto che chi ce l’ha paghi. Ma certe volte l’azienda può dimostrare di aver adottato tutte le cautele, anche con avvisi segnaletici e verbali, e ciononostante i dipendenti ignorano i divieti per eccesso di sicurezza, fretta o semplice superficialità. E lo fanno, come vedremo, a loro rischio e pericolo.

Una sentenza che crea un precedente
E’ il caso della recente sentenza della Corte di Cassazione rubricata con il n. 14066 del 23 maggio 2019: riguarda proprio una  dipendente di un’impresa di pulizie che, scivolata su un pavimento bagnato dopo aver ignorato un segnale di pericolo, ha avviato un contenzioso giunto fino alla Suprema Corte, chiedendo un risarcimento di diverse decine di migliaia di euro. Ebbene, secondo gli Ermellini l’operatrice non può addebitare al datore di lavoro la responsabilità dell’infortunio subito: l’azienda risponde, infatti, per i danni al personale solo quando viola, in concreto, una regola fissata da norme specifiche o, comunque, suggerita dalla tecnica.

L’infortunio
La sentenza ribalta quanto prima deciso in Appello, cassandone le decisioni. Si legge infatti: “A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva la responsabilità datoriale per non avere provveduto all’adozione di misure organizzative (disposizione dell’esecuzione dei lavori di pulizia appaltati al di fuori dell’orario di lavoro o con modalità non interferenti con le attività abituali degli impiegati) adeguatamente protettive della dipendente, che era scivolata e caduta sul pavimento bagnato in corso di pulizia, riportando la frattura sottocapita dell’anca sinistra trattata chirurgicamente con mezzi metallici e osteosintesi, da cui conseguivano postumi invalidanti di natura permanente in misura del 12% secondo i criteri civilistici (del 13% come danno biologico di competenza Inail) e di natura temporanea totale pari a sessanta giorni e parziale al 50% di novanta”.

L’impresa già scagionata
L’impresa di pulizie, dal canto suo, era già stata “chiamata fuori” in sede di Appello: subito esclusa, infatti, “la responsabilità della società appaltatrice “che aveva provveduto ad avvisare del pericolo la lavoratrice, con debita apposizione di segnali e l’avvertimento diretto del materiale esecutore della pulizia del pavimento, mentre era in corso”, mentre l’ente appaltante era stato dichiarato responsabile per non avere seguito “una regola di comune prudenza” che “avrebbe dovuto consigliare l’esecuzione dei lavori di pulizia al di fuori dell’orario di servizio o con modalità tali da non interferire con le abituali attività degli impiegati.”

La responsabilità datoriale non è automatica
Gli Ermellini, poi, hanno scagionato anche l’ente appaltante, in quanto dall’articolo 2087 del codice civile –ed è questo il secondo punto interessante della sentenza- non può desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato, occorrendo invece che l’evento sia riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuati”.

I punti-chiave della sentenza
Due, dunque, gli aspetti da tenere presenti: il primo, che l’impresa in grado di dimostrare di aver messo in atto tutti gli accorgimenti necessari non è condannabile; il secondo, che la responsabilità datoriale non scatta automaticamente al verificarsi dell’evento infortunistico, ma va provata concretamente di volta in volta.  Ciò non toglie, lo ribadiamo, che tali accorgimenti vadano comunque adottati, e che in caso di necessità si debba poter dimostrare di averlo fatto.

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