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Appalti pulizie, ristorazione: salvagente Cigs

Il Ministero del lavoro ha diramato l’importante circolare n. 5-2019 avente ad oggetto “Accesso al trattamento CIGS per crisi per cessazione per le imprese appaltatrici di servizi di mensa o servizi di pulizia”. Si parla in pratica della possibilità, per i dipendenti di aziende che si sono aggiudicate appalti di servizi di mensa e pulizia, di accedere al trattamento di cassa integrazione straordinaria se alla scadenza del contratto il committente si trovi a propria volta in una delle due fattispecie.

A questo proposito, il Ministero precisa che l’articolo 20, comma 1, lettere c) e d) del dlgs 148/14 prevede che la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale si applichi anche alle imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscano una riduzione dell’attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale e alle imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante, che abbia comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale.

 Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016, all’articolo 5 indica i criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria e al comma 2 precisa che il trattamento straordinario di integrazione salariale per l’azienda appaltatrice dei servizi di mensa e pulizia non può avere una durata superiore a quella del contratto di appalto. In merito a tale ultima previsione, sono state rappresentate da più parti difficoltà nell’accesso alla CIGS per le imprese appaltatrici laddove le stesse abbiano sottoscritto un contratto di appalto con aziende che cessino l’attività produttiva e che pertanto, cessando l’attività, non abbiano interesse a prorogare e/o rinnovare il contratto di appalto nelle more della fruizione della CIGS per cessazione.

 Al fine di fornire tutela anche ai lavoratori dipendenti delle aziende appaltatrici che altrimenti non potrebbero accedere alla CIGS, si può consentire l’accesso al trattamento di CIGS per cessazione ai sensi dell’articolo 44 del decreto legge n. 109/2018 in quanto cessa l’attività dell’azienda appaltatrice del servizio di mensa o pulizia, in conseguenza della scadenza del contratto di appalto, a seguito della cessazione di attività dell’azienda committente, purché il contratto di appalto fosse vigente al momento della decisione aziendale della committente di cessare l’attività produttiva non rilevando ai fini della durata della CIGS che il contratto di appalto venga a scadere e non venga prorogato proprio in ragione della cessazione di attività della committente.

 

Link Circolare 5-2019

Link Dlgs 148/14

 

 

 

 

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