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Sicurezza: responsabilità anche dei preposti

Il messaggio è forte e chiaro: in un’impresa di pulizie è fondamentale implementare un sistema di sicurezza solido, chiaro e tracciabile, impartire la necessaria formazione e informazione ai dipendenti partendo dai preposti, individuare le precise responsabilità e i relativi compiti.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, nella recente sentenza 3217, dello scorso 23 gennaio. Il caso riguardava un dipendente di un’impresa di pulizie che nella pulitura della macchina a rulli si procurava un trauma da schiacciamento del piede destro, che restava incastrato tra i rulli, con frattura scomposta del calcagno, da cui derivava una malattia di 129 giorni.

Va detto che, come emerso nel corso dell’attività istruttoria, il lavoratore prestava la propria attività presso l’azienda appaltante da circa 5 anni, ma era addetto ad altro impianto; il giorno del sinistro era stato spostato al differente macchinario senza sapere alcunché del funzionamento; non era stato istruito dai colleghi, e per le operazioni di pulizia del macchinario in questione, seguiva ciò che vedeva fare dai colleghi.

In sostanza -prosegue la sentenza- il dipendente non aveva effettuato alcuna attività di formazione rispetto al funzionamento del macchinario, sicché la manovra posta in essere, ossia la pulizia della briglia con la macchina in movimento, non fu che l’epilogo scontato della mancanza di informazioni adeguate, atteso che il lavoratore può percepire eventuali anomalie nella propria condotta e conseguentemente astenersene soltanto se dotato della necessaria formazione stratificata dalla consueta prassi operativa.

Il risultato è che, oltre all’impresa, anche i preposti sono stati condannati (nel caso specifico al pagamento di una multa) per non aver segnalato la pericolosità delle operazioni di pulizia delle macchine e nel non aver assicurato un’adeguata formazione alla persona offesa relativamente alla procedura da adottare.

Infatti in tema di sicurezza sul lavoro, il preposto assume la qualità di garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza sul lavoro, tra cui rientra il dovere di segnalare situazioni di pericolo per l’incolumità dei lavoratori e di impedire prassi lavorative contra legem, e che non è configurabile la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l’infortunio occorsogli allorquando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l’instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli.

Sentenza Cassazione 3217-2019

 

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