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Rotazione nel “sottosoglia”

Con la recente sentenza n. 1524 del 5 marzo 2019 il Consiglio di Stato si è pronunciato ancora una volta sul principio di rotazione negli appalti sottosoglia. Una misura, ricordiamolo, prevista dal Codice dei contratti pubblici Dlgs 50/16 con l’obiettivo di garantire il favor partecipationis in particolare delle imprese meno strutturate, ed evitare il consolidamento di “rendite di posizione”, favorendo la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei.

Il caso in oggetto è relativo a un appalto “sottosoglia” di portierato/ reception con procedura negoziata previa manifestazione di interesse a tutti i soggetti iscritti al Mepa, seguita dall’invito alle 5 concorrenti che avevano chiesto di partecipare. A tale fattispecie di gara cui va riconosciuta l’obbligatorietà del principio di rotazione. Nel caso in oggetto il gestore lamentava il mancato invito alla successiva procedura di gara.

Ora, occorre sottolineare, seguendo il ragionamento dei giudici di Palazzo Spada, che ,nel caso la stazione appaltante intenda procedere all’invito del precedente affidatario, dovrà puntualmente motivare tale decisione: fra le motivazioni possibili troviamo il numero esiguo di operatori presenti sul mercato e il peculiare oggetto dell’appalto o particolari caratteristiche del mercato di riferimento.

Nel caso in esame, due erano dunque le possibilità a disposizione della stazione appaltante: la prima era quella di non invitare il gestore uscente; la seconda, residualmente, quella di motivare attentamente le ragioni per le quali riteneva di non poter invece prescindere dall’invito.

La scelta di optare per la prima soluzione è dunque legittima, né in favore della soluzione contraria valgono considerazioni di tutela della concorrenza: invero, l’obbligo di applicazione del principio di rotazione negli affidamenti sotto-soglia è volto proprio a tutelare le esigenze della concorrenza in un settore nel quale è maggiore il rischio del consolidarsi, ancor più a livello locale, di posizioni di rendita anticoncorrenziale da parte di singoli operatori del settore risultati in precedenza aggiudicatari della fornitura o del servizio.

La scelta di optare per la prima soluzione –sottolineano i giudici- è dunque legittima, né in favore della soluzione contraria valgono considerazioni di tutela della concorrenza: invero, l’obbligo di applicazione del principio di rotazione negli affidamenti sotto-soglia è volto proprio a tutelare le esigenze della concorrenza in un settore nel quale è maggiore il rischio del consolidarsi, ancor più a livello locale, di posizioni di rendita anticoncorrenziale da parte di singoli operatori del settore risultati in precedenza aggiudicatari della fornitura o del servizio.

Per effetto del principio di rotazione l’impresa che in precedenza ha svolto un determinato servizio non ha più alcuna possibilità di vantare una legittima pretesa ad essere invitata ad una nuova procedura di gara per l’affidamento di un contratto pubblico di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, né di risultare aggiudicataria del relativo affidamento.

Sentenza CdS 5 marzo 19

Link Linee Guida Anac 4 “sottosoglia”

 

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