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Corsi sicurezza, licenziabile chi li salta

Il lavoratore “marina” il corso sulla sicurezza? Legittimo licenziarlo, specie se recidivo. E’ molto chiara la recente Ordinanza della Cassazione (n. 138 del 7 gennaio 2019), con cui la sezione Lavoro della Suprema Corte ha convalidato il recesso intimato a un dipendente risultato assente a un corso sulla sicurezza previsto dall’Accordo Stato-Regioni. Il licenziamento è stato comminato “a seguito di lettera di addebito con cui era stata contestata una assenza ingiustificata per non avere preso parte alla formazione obbligatoria sull’accordo Stato-Regioni, con contestuale contestazione della recidiva in riferimento a due analoghe condotte sanzionate con provvedimenti di natura conservativa”.

Il Tu Sicurezza
Il principale presupposto normativo del recesso è il Testo Unico sulla Sicurezza di cui al Dlgs 81/08, laddove fa obbligo ad ogni lavoratore di “prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.” Se si entra ancora più nel dettaglio, all’art. 20, commi 1 e 2, l’81/08 prevede anche una sanzione penale per chi ometta di “partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro”.

Rotto il vincolo fiduciario
Nel caso preso in esame, come abbiamo potuto vedere, ricorreva l’ipotesi di una reiterazione di assenza ingiustificata, con riferimento a due anteriori episodi avvenuti nell’arco dei due anni precedenti, in relazione ai quali erano state comminate due sospensioni dal lavoro.  Ciò ha reso impossibile pensare a una sanzione conservativa, anche perché è evidente la grave violazione, da parte del dipendente, degli obblighi di diligenza e di fedeltà tale da ledere in via definitiva il vincolo fiduciario previsto dal Codice Civile.

La disciplina pattizia
Ma non frequentando i corsi sulla sicurezza si viene meno anche a un obbligo espressamente previsto dai Contratti collettivi. Tutto ciò, infatti, si intreccia con la disciplina pattizia, che nel caso specifico (contratto Vetro) prevede il licenziamento “per punizione” (art. 72) in caso di recidiva nelle medesime mancanze di cui all’art. 71, il quale al punto a) annovera proprio il caso che il dipendente “non si presenti al lavoro o che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificati motivi”. Va detto che una previsione analoga è contemplata anche nel contratto  Pulizia/ Servizi Integrati/ Multiservizi. In particolare all’art. 47 lett. a), si prevede che incorra in una prima ammonizione scritta, multa o sospensione il dipendente che “non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, oppure non giustifichi l’assenza entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa”. All’art. 48, lett. A) (licenziamento con preavviso) punto g), si prevede (analogamente a quanto previsto nel Ccnl Vetro) il caso della “recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 47 quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all’art. 47 (salvo sempre che siano decorsi due anni dall’ultima adozione di provvedimento disciplinare senza recidiva).

Link Ordinanza Cassazione 7 gennaio 2019 n. 138

 

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