Con la sentenza n. 444/2019, pubblicata il 10 gennaio scorso, la Corte di Cassazione ha chiarito che la responsabilità solidale negli appalti, di cui all’art. n. 29 del D.lgs. n. 276/2003 (cd. Legge Biagi), scatta senza beneficio di preventiva escussione. Un cambio di rotta rispetto alla giurisprudenza precedente, che ora permette al lavoratore impagato di rivolgersi direttamente all’impresa, tra quelle legate dal vincolo di responsabilità in solido, considerata più solvibile (che in buona sostanza è, quasi sempre, il committente).
Il caso riguarda un servizio di pulizia autostradale, e in particolare una dipendente della società R. (subappaltatrice della società B., T., P. Costruzioni generali s.r.l.), che ha agito nei confronti della società appaltante di servizi di pulizia su una tratta di autostrada nazionale, per il pagamento non effettuato dall’appaltatore -alle cui dipendenze essa lavorava- di somme retributive (T.F.R., tredicesima e quattordicesima mensilità, retribuzioni degli ultimi quattro mesi, indennità sostitutiva delle ferie, permessi ROL non goduti).
Ora, per la Cassazione, in caso di impossibilità degli altri soggetti, può essere chiamato in causa direttamente il committente senza il beneficio della preventiva escussione, istituto introdotto nel 2012 nel nostro ordinamento, e poi progressivamente abbandonato dal 2017, teso a riconoscere a un debitore la facoltà di essere escusso, laddove sia obbligato in solido con altri debitori, solo successivamente a questi. Viene dunque meno il principio della “gerarchia” dei debitori, ma tutte le imprese vincolate in solido potranno essere chiamate in causa in ragione della loro solvibilità.
Link sentenza Cassazione 444/19