Attenzione al lavoro irregolare, ma anche alla sicurezza e alle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale: d’ora in avanti potrebbero costare ancora più caro. Al comma 445 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 145/18 (per il 2019), sono previste una serie di misure finalizzate a “rafforzare l’attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: diversi provvedimenti mirano a rafforzare l’organico e le capacità di vigilanza dell’Inl – Ispettorato nazionale del lavoro, che viene autorizzato ad un piano straordinario di assunzioni di personale prevalentemente ispettivo fino al 2021 e reso destinatario di fondi ad hoc.
Sommerso e sicurezza sempre più cari
Ma la novità più consistente è quella prevista alla lettera d), ove si legge: “gli importi delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata:
1) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione connesse direttamente al lavoro sommerso/irregolare (disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, all’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all’articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all’articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66).
2) del 10 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale);
3) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Alla lettera e), inoltre, si prevede che “le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti”.
Le nuove sanzioni
Far lavorare “in nero”, insomma, potrebbe davvero costare salatissimo: si tenga presente che già le attuali sanzioni, previste dal Dl 12/02 (art. 3), sono molto pesanti: da 1.500 a 9.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro; da 3.000 a 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 sino a 60 giorni di effettivo lavoro; infine, da 6.000 a 36.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro. Cifre già aumentate del 20% se le violazioni riguardano minori non ancora in età lavorativa. E che oggi potrebbero crescere ancora fino al 40%.
I chiarimenti dell’Inl
Intanto arrivano dall’Inl – Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 2 del 14 gennaio 2019, le prime indicazioni operative: “Gli importi sanzionatori indicati dalla legge di bilancio sono da intendersi sin da subito aumentati e applicabili in relazione a condotte temporalmente riferibili al 2019. A titolo esemplificativo, pertanto, l’importo sanzionatorio “base” previsto in relazione alla occupazione di un lavoratore in “nero” – vale a dire la sanzione amministrativa “da € 1.500 a € 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro” – è pari ad una somma da € 1.800 a € 10.800”.