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Servizi di pulizia più verdi grazie all’Ecolabel UE

di R. Alessi, G. Maggiorelli, D. Zuccaro

I.S.P.R.A. (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)

 

 Servizi di pulizia

Il 2 maggio 2018 è stata emanata la decisione 2018/680/UE che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio Ecologico Ecolabel UE ai servizi di pulizia di ambienti interni.

Il servizio di pulizia è la seconda tipologia di servizi, dopo le strutture ricettive, che vede approvati dei criteri ecologici dalla Commissione europea. Anche in questo caso, come per i servizi turistici, i criteri si dividono in obbligatori e opzionali, con questi ultimi che dovranno essere selezionati dall’azienda in modo da raggiungere un punteggio minimo.

La decisione 2018/680/UE interviene sui principali impatti ambientali associati ai servizi di pulizia di ambienti interni e i requisiti in essa previsti possono aiutare le aziende ad intraprendere azioni concrete per una attività più “sostenibile”, garantendo inoltre l’impegno delle aziende nei confronti del benessere e della sicurezza dei propri dipendenti. La durata della validità dei criteri è di cinque anni: ciò vuol dire che tutte le licenze d’uso del marchio Ecolabel UE rilasciate per i servizi di pulizia scadranno, salvo eventuali proroghe, a maggio 2023.

Riferimento ai CAM

 Negli ultimi anni le aziende del cleaning hanno testimoniato una crescente necessità di allineamento delle proprie pratiche commerciali, sociali e ambientali alle nuove esigenze del mercato di riferimento soprattutto in virtù dell’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e in particolare della modifica dell’art. 34 che fa applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM (criteri ambientali minimi) per il 100% del valore delle forniture, dei servizi e dei lavori oggetto dei diversi CAM a prescindere dalla “soglia comunitaria” (<40.000 euro) e inclusi gli affidamenti diretti (D.Lgs.56/2017).

Le certificazioni di terza parte (ovvero condotte da organismi indipendenti) come per l’appunto l’Ecolabel UE, garantiscono alle stazioni appaltanti che il requisito richiesto sia realmente soddisfatto e al contempo agevolano la verifica della conformità dello stesso requisito.

Infatti le aziende fornitrici di servizi di pulizia certificati Ecolabel UE saranno in grado di dimostrare più agevolmente l’efficienza delle proprie pratiche ambientali nel partecipare alle “gare verdi” nell’ambito degli appalti pubblici (GPP) e potranno così beneficiare di un vantaggio competitivo in questo settore e nei confronti dei clienti privati. Le stazioni appaltanti possono utilizzare le certificazioni ecologiche e sociali, ad esempio l’Ecolabel UE, come strumento esclusivo di conformità al capitolato di gara (articolo 69); inoltre, fattore di non poca rilevanza, gli operatori economici in possesso della certificazione EU Ecolabel hanno diritto a una riduzione del deposito cauzionale del 20% (articolo 93).

Cos’è Ecolabel UE

 L’Ecolabel UE è il marchio di qualità ecologica dell’Unione europea nato nel 1992 che contraddistingue i prodotti e i servizi caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita, garantendo al contempo elevati standard prestazionali. Esso rientra tra le etichette ecologiche di tipo I (ISO 14024) e rappresenta quindi una certificazione ambientale volontaria, garantita da terza parte indipendente (organismo competente), basata su un sistema selettivo di criteri determinati su base scientifica che analizzano le fasi principali del ciclo di vita del prodotto.

L’Ecolabel UE può essere richiesto per tutti quei beni e servizi che appartengono a gruppi di prodotti per i quali, a livello europeo, siano stati fissati e pubblicati in Gazzetta Ufficiale, nella forma di decisioni della Commissione europea, i relativi criteri di assegnazione. Allo stato attuale è possibile presentare domanda per la licenza d’uso del marchio per 26 gruppi di prodotti tra cui rientrano, come servizi, le strutture ricettive e le pulizie. L’organismo competente per il rilascio delle certificazioni è il comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit, istituito con il D.M. 2 agosto 1995, n. 413, che si avvale dell’Ispra per il supporto tecnico, logistico e funzionale.

Campo di applicazione

Il gruppo di prodotti “servizi di pulizia di ambienti interni” comprende l’erogazione di servizi professionali di pulizia ordinaria, effettuati presso edifici commerciali, istituzionali e altri accessibili al pubblico nonché presso abitazioni private. Le zone in cui sono effettuati i servizi di pulizia possono comprendere fra l’altro uffici, impianti sanitari e aree ospedaliere accessibili al pubblico, quali corridoi, sale d’attesa e sale di riposo. Esso comprende altresì la pulizia di superfici vetrate raggiungibili senza il ricorso ad attrezzature o macchinari specializzati.

Si tratta quindi di attività di pulizia ordinaria, cioè erogata almeno con cadenza mensile, fatta eccezione per la pulizia dei vetri, considerata ordinaria qualora sia effettuata con cadenza almeno trimestrale.

Il campo di applicazione della decisione non comprende le attività di disinfezione, le attività di pulizia effettuate presso siti produttivi né le attività per le quali i prodotti di pulizia sono forniti dal cliente.

Essendo escluso l’utilizzo di prodotti sanificanti e disinfettanti potrebbe risultare difficile l’ottenimento della certificazione del servizio di pulizia Ecolabel UE in alcuni contesti, come ad esempio quello ospedaliero e questo ha comportato un evidente malcontento tra gli operatori di questo settore che speravano di poter certificare i loro servizi avendo così un passaggio semplificato nell’applicazione dei CAM nelle gare d’appalto. Ciononostante le imprese possono comunque decidere di certificare quelle attività di pulizia che vengono svolte senza ricorrere a sanificazione o disinfezione degli ambienti, ma chiaramente dovrà esserci una valutazione dei benefici che se ne possono trarre. Ricordiamo infatti che un operatore cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per i servizi di pulizia di ambienti interni non può erogare altri servizi che non siano disciplinati dall’Ecolabel UE, salvo che tali servizi non siano forniti da una suddivisione, una filiale, una succursale o un dipartimento dell’operatore chiaramente distinto e si tenga una contabilità separata.

Non è necessario separare legalmente le unità aziendali che si occuperanno di erogare servizi di pulizia Ecolabel UE (per esempio creando una nuova impresa individuale o societaria). Condizione minima è che tali unità siano chiaramente definite nella struttura organizzativa aziendale (per esempio come unità operative, divisioni o dipartimenti) e che tengano una contabilità separata.

Struttura della decisione

Al fine di ottenere l’assegnazione del marchio Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010, un servizio rientra nel gruppo di prodotti “servizi di pulizia di ambienti interni” se soddisfa tutti i sette criteri obbligatori (salvo dimostrata non applicabilità) e un numero sufficiente dei dodici criteri facoltativi per il raggiungimento del punteggio minimo previsto  dalla Decisone 2018/680.

Riguardo a quest’ultimi, all’atto della domanda di prima concessione l’azienda sceglie quelli che ritiene applicabili per tutti i propri siti di lavoro (presenti e futuri).

Principali criteri, requisiti

In questo paragrafo sono esaminati i principali fattori di inquinamento generati dall’attività delle pulizie e come la Decisione Ecolabel UE interviene per mitigare l’impatto sull’ambiente. In merito ai detergenti, i servizi di pulizia certificati Ecolabel UE limitano l’effetto inquinante delle loro attività prevedendo l’utilizzo di prodotti maggiormente rispettosi verso l’ambiente. Infatti almeno il 50 % in volume d’acquisto di tutti i prodotti per la pulizia usati annualmente, escluse le salviette umidificate, altri prodotti preumidificati e i prodotti usati per impregnare e conservare gli spazzoloni lavapavimenti a frange (durante le operazioni di lavanderia), deve aver ottenuto il marchio Ecolabel UE per la pulizia di superfici dure a norma della decisione (UE) 2017/1217 o un altro marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri.

La restante parte dei prodotti per la pulizia deve comunque rispettare le stesse restrizioni sulle sostanze pericolose e sulla classificazione del prodotto finito imposte dalla Dec. 2017/1217/UE che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE ai prodotti per la pulizia delle superfici dure. Ad esempio, i detergenti devono rispettare dei limiti massimi per i valori del VCD (volume critico di diluizione), devono avere tensioattivi biodegradabili e rispettare delle restrizioni per quanto riguarda il contenuto di determinate sostanze considerate pericolose per l’ambiente e la salute (ad esempio triclosan, EDTA, formaldeide, microplastiche, fosfati, etc…). Inoltre non possono essere classificati né etichettati per tossicità acuta, tossicità specifica per organi bersaglio, sensibilizzazione respiratoria e cutanea, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione o pericolosi per l’ambiente. In considerazione del loro forte impatto sull’ambiente, le fragranze, i conservanti e i coloranti sono fortemente limitati.

L’utilizzo di detergenti più rispettosi per l’ambiente viene ulteriormente premiato nell’ambito dell’assegnazione del punteggio dei criteri facoltativi: il criterio facoltativo O1 premia con un punteggio variabile tra uno e tre punti l’utilizzo al di sopra del 50% obbligatorio di detergenti con marchio Ecolabel UE o altro marchio ISO tipo I.

Un aspetto importante che riguarda la fase d’uso di un detergente è il corretto dosaggio del prodotto. Tale aspetto viene tenuto in considerazione rendendo obbligatorio l’utilizzo da parte del personale di appositi strumenti di dosaggio e diluizione (come ad esempio erogatori automatici, pompe manuali, misurini) nonché apposite istruzioni per un uso corretto di tali strumenti.

Nell’ambito dei criteri facoltativi la Decisione premia i prodotti che diminuiscono l’impatto dal punto di vista dell’imballaggio, grazie all’attribuzione di un punteggio variabile tra uno e tre punti a seconda della percentuale di utilizzo di prodotti cosiddetti concentrati (tasso di diluizione minore di 10 ml in 1l).

Per quanto ecologico un detergente porta comunque ad un inquinamento seppur ridotto dell’ambiente: ecco dunque che la Decisione prevede l’uso obbligatorio di almeno il 50% di prodotti tessili in microfibra riutilizzabili (stracci, teste di spazzoloni…). Analogamente a quanto già visto per i detergenti, l’acquisto di percentuali maggiori di prodotti in microfibra può contribuire al punteggio dei criteri opzionali. Qualora si dovessero scegliere prodotti certificati Ecolabel UE o ISO tipo I si possono ottenere, sempre a seconda della percentuale di acquisto, da uno a due punti.

Altre tipologie di prodotti direttamente o indirettamente usati per lo svolgimento delle attività di pulizia sono contemplate dai criteri facoltativi con la finalità di invogliare le aziende a minimizzare i consumi di energia e di acqua. Ai fini del risparmio energetico è premiato l’utilizzo di aspirapolvere di classe A (se acquistati prima di settembre 2017) o A+ (se acquistati successivamente a settembre 2017), e lavatrici ad alta efficienza (almeno di classe A++ per quelle domestiche). Ai fini del risparmio idrico, sia per le lavatrici domestiche che per quelle industriali, sono previsti dei limiti sul consumo di acqua.

Per le lavatrici ovviamente quanto più alta sarà la classe energetica, tanto maggiore sarà non solo il risparmio di energia ma anche quello idrico. Tale aspetto è contemplato anche nel caso di lavatrici industriali, non soggette dunque ad etichettatura energetica, con la definizione dei limiti massimi nel consumo di acqua delle lavatrici sia domestiche che industriali.

La recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea dell’8 novembre 2018 ha stabilito l’annullamento del Regolamento (UE) n. 665/2013 della Commissione Europea del 3 maggio 2013 che riguarda l’etichettatura che indica il consumo d’energia degli aspirapolvere. È stata di conseguenza avviata una verifica del contenuto della decisione 680/2018 in quanto il punteggio minimo da raggiungere attraverso i criteri facoltativi non potrà più avvalersi del contributo legato all’utilizzo di questo elettrodomestico.

È previsto un criterio premiante per l’utilizzo di servizi e altri prodotti certificati Ecolabel UE o ISO tipo I, come ad esempio saponi, tessuto carta, asciugamani in tessuti, asciugamani elettrici. La certificazione Ecolabel mira inoltre a ridurre l’impatto ambientale dovuto ai mezzi di trasporto, assegnando punteggio se la flotta aziendale è dotata di veicoli euro 6 o ad emissioni zero.

La decisione prevede anche requisiti di tipo gestionale: è richiesta la definizione di una politica ambientale, di un programma d’azione e di un processo di valutazione interna volto a verificare le prestazioni della società rispetto agli obiettivi prefissati (come avviene per le strutture ricettive).

La Decisione prevede la formazione del personale impegnato nelle mansioni di pulizia attraverso opportuni corsi formativi volti ad ottimizzare l’uso dei detergenti, alla corretta gestione e minimizzazione dei rifiuti, al risparmio energetico e idrico.

Processo di certificazione

Le aziende interessate ad ottenere la certificazione Ecolabel UE per servizi di pulizia di ambienti interni possono scaricare la documentazione dalla pagina internet del Servizio Certificazioni Ambientali all’interno del sito www.isprambiente.gov.it e inviare domanda preferibilmente tramite PEC all’indirizzo ivi riportato.

 

 

 

 

 

 

 

 

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