Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 5 del 13 settembre scorso, relativamente alla responsabilità solidale negli appalti precisa che l’articolo 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/03, come modificato dal D.L. n. 25/17, non prevede più la possibilità, per la contrattazione collettiva, di derogare alla regola in materia di solidarietà del committente di un appalto per i crediti retributivi vantati dal lavoratore impiegato dall’appaltatore, qualora fossero stati individuati metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti.
L’art. 2 del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, convertito dalla legge 20 aprile 2017, n. 49, ha soppresso il periodo dell’articolo 29, comma 2, del citato d.lgs. n. 276 del 2003 che attribuiva alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare al principio della solidarietà del committente per i suddetti crediti retributivi. In particolare è stato soppresso il periodo ove si stabiliva che “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti”. E’ stata in tal modo rimossa la possibilità per il contratto collettivo di introdurre una deroga al regime di solidarietà negli appalti.
La modifica normativa, precisa il Ministero, ha effetto dal 17 marzo 2017 ed opera nei confronti di situazioni e/o fatti che al momento dell’entrata in vigore del D.L. n. 25/17 non erano sorte e non risultavano perfezionate nei loro elementi né nella loro esecuzione.