Torniamo a parlare della rappresentatività dei Contratti Collettivi, un tema sempre di grande attualità e interesse per il settore delle pulizie/ servizi integrati/ multiservizi, in cui vengono applicati, lo ricordiamo, una pluralità di contratti molti dei quali non sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative, con conseguente distorsione del mercato e illegittimo aumento di competitività di alcune imprese a scapito molto spesso delle condizioni di lavoro dei dipendenti.
Ebbene, sulla questione si è recentemente espresso, con grande chiarezza, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con una notizia pubblicata il 20 giugno sul proprio sito istituzionale.
In particolare, l’Ispettorato rende noto che gli organi di vigilanza proseguono l’azione di contrasto al fenomeno del cosiddetto “dumping contrattuale” su tutto il territorio nazionale, in particolare nel settore del terziario in quanto maggiormente interessato da violazioni di carattere contributivo o legate alla fruizione di istituti di flessibilità in assenza delle condizioni di legge.
L’attività di vigilanza sull’applicazione di CCNL sottoscritti da OO.SS non rappresentative, già avviata nel 2017 nell’ambito della programmazione dell’azione ispettiva (cfr. Documento di programmazione della vigilanza per il 2017), continua ad essere condotta dall’Ispettorato che è peraltro recentemente intervenuto con la circolare n. 3/2018 per esortare i propri uffici interregionali e territoriali ad attivare specifiche azioni di vigilanza.
Inoltre l’INL ribadisce che l’applicazione di contratti collettivi stipulati da OO.SS. che, nel settore, risultano comparativamente meno rappresentative – tra cui vengono annoverate CISAL, CONFSAL e altre sigle minoritarie – in luogo dei c.d. contratti “leader”, ossia i contratti sottoscritti da CGIL, CISL e UIL, preclude la possibilità di fruire di benefici normativi e contributivi, di ricorrere a forme contrattuali flessibili, e di individuare correttamente gli imponibili contributivi.
Si ricorda difatti che l’applicazione di CCNL sottoscritti da OO.SS. dotate del requisito della maggiore rappresentatività rileva:
- per il godimento di “benefici normativi e contributivi” ai sensi dell’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006, rispetto ai quali è indispensabile l’applicazione dei contratti comparativamente più rappresentativi;
- per individuare il parametro di riferimento ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, indipendentemente dal CCNL applicato ai fini retributivi, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, unitamente all’art. 2, comma 25, della L. n. 296/2006;
- per l’utilizzo degli istituti di flessibilità ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. n. 81/2015 (ad esempio contratto di lavoro intermittente, a tempo determinato e apprendistato).
Pertanto, le imprese che non applicano tali CCNL potranno rispondere di sanzioni amministrative, omissioni contributive e trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro flessibili. Anche gli eventuali soggetti committenti risponderanno in solido con le imprese ispezionate degli effetti delle violazioni accertate.