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Ecolabel UE per i servizi di pulizie, rivoluzione per imprese e committenti

Con la Decisione (UE) 2018/680, del 2 maggio 2018, la Commissione ha stabilito una serie di criteri tesi a promuovere l’uso di prodotti e accessori per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale, la formazione del personale alle questioni ambientali, le basi di un sistema di gestione ambientale e della corretta differenziazione dei rifiuti. Si tratta di una vera rivoluzione per le imprese e per i committenti sia pubblici che privati.

I servizi di pulizia finalmente certificabili

Il campo di applicazione della certificazione è rappresentato dai servizi professionali di pulizia ordinaria, effettuati presso edifici commerciali, istituzionali e altri edifici accessibili al pubblico nonché presso aziende private. L’Ecolabel UE non comprende però le attività di disinfezione. I criteri e i pertinenti requisiti di valutazione e verifica sono validi cinque anni dalla data di notifica della decisione.

I criteri

I criteri Ecolabel UE per i servizi di cleaning si dividono in criteri obbligatori e opzionali; il termine opzionale non deve però trarre in inganno. In dettaglio, sono stati definiti 7 criteri obbligatori che dovranno essere rispettati dagli operatori che intendano avvalersi della nuova certificazione Ecolabel UE per i servizi di cleaning, cui si aggiunge il rispetto di un congruo numero di criteri opzionali (12) che consentano il raggiungimento di un punteggio minimo pari a 14. Ed ecco i criteri salienti, definiti nell’allegato, che di fatto riprendono quanto già ampiamente anticipato nelle relazioni tecniche: fra gli obbligatori si segnalano l’uso di prodotti di pulizia a ridotto impatto ambientale, il dosaggio dei prodotti per la pulizia, l’uso della microfibra, la formazione del personale, i rudimenti di un sistema di gestione ambientale, la raccolta differenziata dei rifiuti solidi presso i locali del richiedente e le info che figurano nell’Ecolabel UE. Più dettagliati, ma altrettanto importanti, i criteri facoltativi, che prevedono fra l’altro: un uso elevato di prodotti a basso impatto, concentrati e in microfibra; uso elevato di accessori per la pulizia a ridotto impatto ambientale; efficienza energetica degli aspirapolvere; registrazione EMAS o certificazione ISO 14001 del fornitore di servizi; gestione dei rifiuti solidi presso i siti di lavoro; qualità del servizio; flotta aziendale di proprietà del richiedente o da questi noleggiata; efficienza delle lavatrici di proprietà del richiedente o da questi noleggiate; servizi e altri prodotti cui è stato assegnato il marchio ecologico Ecolabel UE; articoli di consumo e asciugamani elettrici forniti al cliente.

Le verifiche

Veniamo ora ai controlli, perché per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e di verifica. Nella fase di mantenimento della certificazione l’organismo competente può inoltre effettuare periodicamente visite di verifica in loco presso i locali del richiedente o presso un cantiere. Infine l’impresa di pulizia deve comunicare, almeno ogni 4 mesi, un elenco dei cantieri in cui eroga i servizi di pulizia certificati Ecolabel UE, indicando il primo e l’ultimo giorno di attività presso ciascun sito.

Il commento

Per l’esperto Paolo Fabbri, di Punto3, consulente in materia ambientale, sono molte le ragioni per cui tali criteri risultano di grande importanza: “Ricordo che il Codice degli appalti offre due possibilità alle stazioni appaltanti: con l’articolo 95 quella di utilizzare la certificazione Ecolabel come citerio premiante, e con il 69 quella di usarla come strumento di conformità esclusiva ai Criteri ambientali in sede di gara. Dunque se una stazione appaltante prende coscienza dell’esistenza della certificazione e conosce le potenzialità del marchio Ecolabel, si potrà finalmente ovviare al problema, annoso, dei controlli di conformità”. Ma c’è anche un altro aspetto da considerare: la certificazione va ad incidere in modo trasversale su tutti i cantieri gestiti dall’impresa, anche se -come era logico prevedere- non ha valore retroattivo sui cantieri già in essere. In pratica quando un’impresa decide di procedere all’iter certificatorio, può iniziare da un cantiere, adeguandolo ai criteri senza dover allineare tutti quelli in essere. I criteri, però, dovranno essere adottati da quel momento in poi su tutti i cantieri nuovi e sugli eventuali rinnovi. Da quel momento un’ impresa di pulizia che ottiene la certificazione non potrà erogare altri servizi che non siano certificati Ecolabel UE, con limitatissime possibilità di deroga. Quanto ai controlli, in Italia l’organismo competente è Ispra, che nella fase precedente all’assegnazione della certificazione farà almeno una visita in loco nei locali del richiedente e almeno una visita in campo presso il cantiere di pulizia. Ma non basta: l’impresa dovrà inviare ad Ispra, ogni 4 mesi, un elenco di tutti i cantieri per i quali è stata richiesta la certificazione Ecolabel.  La parola passa ora al mercato. “Adesso gli elementi per una maggiore qualità del servizio e sensibilizzazione degli attori coinvolti ci sono davvero tutti. Sta ora al mercato di riferimento adeguarsi e rispondere, e io credo che, come è già avvenuto per i precedenti criteri, questo avverrà già nei prossimi mesi. Io mi aspetto che questa certificazione prenda piede molto in fretta, anche perché si tratta di una sicurezza per le stesse stazioni appaltanti della PA e anche private, che stanno iniziando ad interrogarsi a questo proposito.”

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