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L’utente cade, chi paga?

Può essere olio per terra, può essere una pavimentazione scivolosa, possono essere spicchi d’arancia o acini d’uva. Può essere una lattina, una merendina, un pomodoro o la classica… buccia di banana: fatto sta che in molti ambienti (pensiamo alle strutture della Gdo, dove i casi del genere sono frequenti, ma in generale a tutti i luoghi ad alta frequentazione aperti al pubblico) si verificano spesso cadute da parte di clienti che poi si rivalgono sulla struttura per chiedere i danni, spesso esigendo cifre anche molto salate.

E qui parte il rimpallo di responsabilità, che potrebbe finire per travolgere, come è già accaduto, proprio l’impresa di pulizia affidataria della commessa. La Cassazione, con Ordinanza 12027/2017, ha affrontato il caso di una signora scivolata su due acini d’uva al supermercato: ribaltando i giudizi di primo e scendo grado, la Suprema corte ha condannato il supermercato, responsabile di non aver provveduto in tempo utile a rimuovere gli acini “pericolosi”, addossando peraltro al custode (il supermercato stesso) l’onere di provare da quanto tempo si trovavano sul pavimento del supermercato di acini d’uva, e, al limite, di dimostrare la inevitabilità della loro presenza sul pavimento così da integrare il caso fortuito.

Ora, è accaduto di frequente, ed è molto probabile, che in un caso del genere –ove la pulizia sia affidata in outsourcing- il supermercato, o la compagnia assicurativa del medesimo, si rivalga sull’impresa di pulizie addetta al mantenimento delle condizioni igieniche e di sicurezza degli ambienti, ove queste ultime dispongano di un presidio durante le ore di apertura. Attenzione dunque non solo ad adoperare l’apposita segnaletica nel momento in cui si interviene per pulire, ma anche a intervenire tempestivamente e con perizia e professionalità.

Ciò sembra non valere per ambienti naturalmente considerati a “rischio caduta”, come le piscine: a ricordarcelo è sempre la Cassazione, con ordinanza 15718 del 2016, ha affermato la responsabilità del “danneggiato” il quale, senza porre la dovuta attenzione nel camminare, era inciampato in prossimità del locale piscina, in tal modo tenendo un comportamento idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e il danno.

Link sentenza supermercato

Link sentenza piscina

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