II Consiglio di Stato ha dato via libera all’uso di bioshopper monouso nuovi per frutta e verdura portati da casa o comprati altrove quando si fanno acquisti al supermercato o dal fruttivendolo. I consumatori potranno usare anche contenitori alternativi alle buste in plastica, purché idonei a contenere frutta e verdura.
Il caso era scoppiato a gennaio, dopo l’ingresso nel decreto Mezzogiorno della norma che obbliga l’uso delle bioshopper a pagamento per la spesa. I giudici hanno dato parere positivo alla richiesta del Ministero della Salute.
Si legge nella sintesi del provvedimento: “Fermo restando il primario interesse alla tutela della sicurezza ed igiene degli alimenti, è possibile per i consumatori utilizzare nei soli reparti di vendita a libero servizio (frutta e verdura) sacchetti monouso nuovi dagli stessi acquistati al di fuori degli esercizi commerciali, conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti, senza che gli operatori del settore alimentare possano impedire tale facoltà né l’utilizzo di contenitori alternativi alle buste in plastica, comunque idonei a contenere alimenti quale frutta e verdura, autonomamente reperiti dal consumatore; non può inoltre escludersi, alla luce della normativa vigente, che per talune tipologie di prodotto uno specifico contenitore non sia neppure necessario”.
Il fatto che la busta in plastica debba essere pagata vuole incentivare anche l’uso di materiali alternativi e meno inquinanti, prima di tutto la carta. Da questo deriva, prosegue il Consiglio di Stato, che “deve certamente ammettersi la possibilità di utilizzare – in luogo delle borse ultraleggere messe a disposizioni, a pagamento, nell’esercizio commerciale – contenitori alternativi alle buste in plastica, comunque idonei a contenere alimenti quale frutta e verdura, autonomamente reperiti dal consumatore; non potendosi inoltre escludere, alla luce della normativa vigente, che per talune tipologie di prodotto uno specifico contenitore non sia neppure necessario”.
Dal loro canto, i negozi devono garantire il rispetto della normativa sull’igiene e la sicurezza alimentare. Ciascun esercizio commerciale sarà dunque tenuto “alla verifica dell’idoneità e della conformità a legge dei sacchetti utilizzati dal consumatore, siano essi messi a disposizione dell’esercizio commerciale stesso, siano essi introdotti nei locali autonomamente dal consumatore – spiega il Consiglio di Stato – In quanto soggetto che deve garantire l’integrità dei prodotti ceduti dallo stesso, può vietare l’utilizzo di contenitori autonomamente reperiti dal consumatore solo se non conformi alla normativa di volta in volta applicabile per ciascuna tipologia di merce, o comunque in concreto non idonei a venire in contatto con gli alimenti”.
Fonte: Helpconsumatori