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Il condominio non risponde in solido

Sugli stipendi non pagati ai dipendenti, si è pronunciato il Tribunale di Torino – Sezione Lavoro, con la sentenza n. 98 del 18 gennaio 2018. Il condominio non è dotato di propria personalità giuridica, dunque non è assoggettabile al regime di responsabilità solidale previsto dalle “legge Biagi” e successive modifiche. Le imprese devono saperlo.

Che cosa succede se un’impresa di pulizia/ multiservizi/ servizi integrati che lavora in un condominio smette a un certo punto di pagare gli stipendi e/o i contributi ai propri dipendenti? Il caso è (purtroppo) assai frequente, e sulla questione c’è ancora scarsa chiarezza. Molti, ad esempio, anche fra gli imprenditori del settore, sono (erroneamente) convinti che scatti la responsabilità solidale tale per cui i dipendenti non pagati possano rivalersi chiedendo gli impagati al condominio.

Niente di più sbagliato, secondo il Tribunale di Torino, sezione Lavoro, che con la sentenza n. 98 dello scorso 18 gennaio ha escluso il condominio, in quanto non dotato di personalità giuridica, dall’ambito applicativo del Dlgs 276/2003 (e successive modifiche e integrazioni), che all’art. 29 disciplina la responsabilità in solido tra committente e appaltatore. Il fatto è che lo stesso articolo, al comma ter, prevede espressamente che “fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale”. Ora, non essendo il condominio dotato di personalità giuridica, ma essendo invece un ente di gestione di interessi individuali, non risulta assoggettabile al regime di responsabilità solidale. Si tratta di un principio molto importante che le imprese devono conoscere.

Sentenza-n.-98-del-2018

d.lgs. n. 276_2003 (Biagi) aggiornato

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