Come i più attenti ricorderanno, sede di conversione del “cd. decreto correttivo al codice dei contratti pubblici” (dlgs 56/17 del 19 aprile dello scorso anno) era stato inserito un testo in sostituzione dell’abrogato art. 211, co. 2, del Codice dei contratti pubblici, che attribuiva all’Autorità Nazionale Anticorruzione un potere impugnatorio assimilabile a quelli già riconosciuti ad altre amministrazioni.
Ecco il testo della nuova disposizione: “1-bis L’ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l’impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 1-ter. L’ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall’ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l’ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica l’articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 1-quater. L”ANAC, con proprio regolamento, può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter.”
In applicazione di quanto stabilito dall’art. 211, co. 1 quater, l’Autorità ha ritenuto necessario disciplinare il nuovo potere ad essa attribuito con il regolamento che viene posto in consultazione.
Si evidenzia, in particolare, che gli articoli 3 e 4 del Regolamento disciplinano in maniera distinta le fattispecie di cui ai commi 1 bis e 1 ter dell’articolo 211.
In riferimento al comma 1 bis (articoli 3 e 5 del Regolamento) l’Autorità è legittimata ad agire direttamente in giudizio, senza previa interlocuzione con la Stazione appaltante, per l’impugnazione di bandi, atti generali e provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento a questa fattispecie, nello specifico, il regolamento, anche tenuto conto della elaborazione dei dati contenuti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, ha provveduto a definire cosa debba intendersi per “rilevante impatto”.
Con riguardo al comma 1 ter (articoli 4 e 12 del Regolamento), l’Autorità può agire in giudizio, previa emissione di un parere motivato contenente la diffida alla Stazione appaltante a sanare le illegittimità riscontrate in autotutela, in presenza di gravi violazioni del Codice dei Contratti. L’elaborazione dei casi in cui è possibile riscontrare le gravi violazioni è avvenuta tenendo conto di quanto espressamente previsto dal secondo comma dell’articolo 120 del C.P.A., di quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 108 del Codice dei Contratti, della tutela di alcune competenze dell’Autorità ed, infine, dell’esperienza riportata dagli Uffici di Vigilanza dell’Autorità.
Gli altri articoli del Regolamento dettano disposizioni comuni ai due poteri in materia di: atti impugnabili, acquisizione della notizia e trattazione delle segnalazioni, accesso agli atti e pubblicità e, infine, ai rapporti con altri procedimenti dell’Autorità.
Con la consultazione l’Autorità intende acquisire da parte di tutti i soggetti interessati ogni osservazione ed elemento utile per la elaborazione del documento definitivo. Eventuali contributi potranno essere inviati entro domani 24 gennaio 2018 mediante compilazione del modulo disponibile sul sito Anac.
Link regolamento in consultazione