Per tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, e per i loro intermediari, a partire da giovedì 12 ottobre, scatta l’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail, e per il suo tramite al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp), i dati relativi agli infortuni dei lavoratori – subordinati, autonomi o a essi equiparati – che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
La segnalazione entro 48 ore dalla ricezione dei dati del certificato medico. Come precisato nella circolare Inail n. 42 del 12 ottobre, la segnalazione all’Istituto – a fini statistici e informativi – deve essere effettuata entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico, utilizzando esclusivamente il nuovo servizio online “Comunicazione di infortunio”. Il mancato rispetto dei termini previsti determina l’applicazione di una sanzione amministrativa. Se la prognosi riportata sul primo certificato medico è superiore a tre giorni, per il datore di lavoro assicurato all’Inail resta invece l’obbligo di presentare la denuncia di infortunio. In questo caso l’obbligo della comunicazione dell’infortunio all’Istituto è assolto per mezzo della denuncia.
L’utilizzo della Pec consentito solo in casi eccezionali. Nel caso in cui, a causa di eccezionali e comprovati problemi tecnici, non fosse possibile l’inserimento online, le comunicazioni di infortunio dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec), utilizzando il modello scaricabile sul portale Inail, all’indirizzo Pec della Direzione dell’Istituto competente per territorio, individuata rispetto al domicilio dell’infortunato, allegando anche l’immagine della schermata di errore restituita dal sistema.
Semplificata la procedura di aggiornamento dei registri di esposizione. Da oggi sul portale dell’Istituto è disponibile anche il nuovo servizio online per la trasmissione delle informazioni per l’istituzione e l’aggiornamento del registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e del registro di esposizione ad agenti biologici. La circolare n. 43 del 12 ottobre illustra le modalità di invio telematico, che rappresenta una semplificazione importante in quanto consente di rispettare, con un’unica operazione online, l’obbligo previsto dalla normativa vigente nei confronti sia dell’Inail sia dell’organo di vigilanza. I funzionari dei servizi di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, infatti, potranno accedere al registro attraverso il portale dell’Istituto.
Il servizio nella prima fase disponibile per i titolari di una Pat. Nella prima fase il nuovo servizio online per l’istituzione e l’aggiornamento dei registri di esposizione sarà disponibile per i datori di lavoro, o loro delegati, titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat). I datori di lavoro, pubblici e privati, non titolari di una Pat dovranno invece inviare i dati relativi ai lavoratori esposti ad agenti biologici, cancerogeni e mutageni utilizzando la posta elettronica certificata. Anche in questo caso sarà possibile procedere a un unico invio contestuale tramite Pec all’Inail e alla sede della Asl territorialmente competente.
Assistenza telefonica e online. Per informazioni generali e assistenza sulla procedura di acquisizione delle credenziali per l’accesso ai servizi online o sull’utilizzo degli applicativi è possibile contattare il Contact Center Inail al numero 803164, gratuito da rete fissa, oppure al numero 06-164164, a pagamento da rete mobile in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico. Nella sezione “Contatti” del portale dell’Istituto è inoltre disponibile il servizio “Inail Risponde”, che permette di inviare una mail strutturata con eventuali allegati.
Link Circ. 42 del 12 ottobre 2017