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Molestie fra dipendenti, il datore responsabile in solido

Il capocantiere molesta una dipendente? Scatta la responsabilità solidale anche per il datore, secondo il nesso di “occasionalità necessaria” previsto dal codice civile all’articolo 2049. La Cassazione, con la sentenza n.35588, depositata lo scorso 19 luglio, allerta tutti i datori di lavoro riguardo a un rischio che non in molti, crediamo, sapevano di correre.

Il fatto è semplice: il responsabile di una biblioteca comunale (una Pa, quindi, ma il fatto è applicabile ad ogni rapporto di lavoro subordinato) molestava ripetutamente una dipendente, tanto da integrare l’ipotesi di reato di stalking con effetti di prostrazione psicologica riconducibili all’articolo 612-bis del Codice penale (atti persecutori). In particolare, si parla di una “persecuzione professionale” che si traduceva in una condotta persecutoria con violenze morali e atteggiamenti oppressivi a sfondo sessuale.

Ora, nel testo della sentenza si legge, fra l’altro, che “la responsabilità indiretta di cui all’art. 2049 del cod. civ. per il fatto dannoso commesso da un dipendente postula l’esistenza di un rapporto di lavoro ed un collegamento tra il fatto dannoso del dipendente e le mansioni da questi espletate, senza che sia, all’uopo, richiesta la prova di un vero e proprio nesso di causalità, risultando sufficiente, viceversa, l’esistenza di un rapporto di “occasionalità necessaria”, da intendersi nel senso che l’incombenza svolta abbia determinato una situazione tale da agevolare e rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, e ciò anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, o persino trasgredendo gli ordini ricevuti”. In sostanza, occorre da parte del datore porre molta attenzione a ciò che accade in cantiere, anche tenendo presente l’altissimo contenuto di manodopera, e quindi di risorse umane, che caratterizza il nostro settore. Infatti per far scattare la responsabilità in solido è sufficiente anche una semplice “occasionalità necessaria”, come –ma è solo uno degli innumerevoli esempi possibili- la scelta di un capocantiere che, nell’esercizio delle proprie mansioni, sfrutti l’occasione della propria posizione e del proprio ruolo per adottare comportamenti di stampo persecutorio o di molestia verso sottoposti.

Link Sentenza Cassazione 35588

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