Il 28 giugno scorso l’Anac, nell’ambito della propria autonomia di regolamentazione, ha pubblicato il “Regolamento sull’esercizio dell’attività di Vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici”, con importanti novità che le imprese devono conoscere: su tutte, la nuova disciplina dell’interpello all’Autorità, che riguarda gli appalti “a rischio” e, in generale, quelli superiori ai 15 milioni di euro (per i servizi) rientranti in programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari. Anche al di fuori di questi limiti, comunque, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo, ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e, comunque, sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali, il Consiglio può disporre l’accoglimento di istanze di verifica preventiva di documentazione e atti di gara o eventuali fasi della procedura di gara.
Formano oggetto di verifica preventiva tutti gli atti della procedura di affidamento, secondo la seguente elencazione indicativa:
- determina a contrarre o provvedimento equivalente;
- bando di gara o lettera di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura negoziata;
- disciplinare di gara;
- capitolato;
- schema di contratto/convenzione;
- provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
- verbali di gara e del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
- elenco dei partecipanti alla gara;
- elenco dei nominativi dei subappaltatori;
- elenco dei nominativi degli eventuali ausiliari;
- provvedimenti di esclusione;
- provvedimenti di aggiudicazione, proposta di aggiudicazione e aggiudicazione;
- contratto o convenzione stipulata;
- ogni altro atto, determinazione o documento predisposto dalla stazione appaltante nell’ambito della fase di aggiudicazione.
L’intervento di Anac, se da un lato ha il fine di “snellire” la proliferazione di pareri richiesti all’autorità, dall’altro riafferma il principio “semivincolante” dei pareri espressi: infatti le richieste di vigilanza collaborativa sono sottoposte al Consiglio che, valutata la sussistenza dei presupposti ai sensi del presente Regolamento, ne dispone l’accoglimento. Una volta accolta la richiesta, il richiedente che non si atterrà ai pareri Anac sarà tenuto a motivare la propria scelta, pena l’interruzione della “collaborazione”.
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