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La PA non paga? No sanzioni

Ecco una notizia che farà tirare un sospiro di sollievo a non poche imprese che lavorano con il pubblico: La sentenza 2021/16/2017 del 30 gennaio scorso della Ctp – Commissione Tributaria Provinciale di Roma (pres. Quistelli, rel. Sirocchi) stabilisce che, in caso di mancato pagamento di crediti presso la PA, non sono dovute le sanzioni del 30% per i tardivi versamenti di imposta.

D’altra parte si sa che la PA, seppure la situazione stia migliorando, è in ritardo cronico nei pagamenti, e questo mette le imprese in grave deficit di liquidità, con tutte le difficoltà che ne conseguono (e che hanno spinto non poche realtà, anche nel nostro settore, a sfiorare o dichiarare il fallimento). E così i giudici tributari, accogliendo il ricorso presentato da una società di vigilanza (ma il caso è facilmente estensibile anche al settore delle pulizie/ multiservizi/ servizi integrati) avverso l’iscrizione a ruolo di sanzioni per oltre 2,5 milioni di euro per tardivo versamento di imposte tramite F24, hanno stabilito che, qualora il mancato o tardivo pagamento delle imposte risulti imputabile all’esistenza di crediti incagliati, vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni, l’inadempimento del contribuente non deve essere sanzionato. Infatti, per il Ctp, il ritardo dei pagamenti della Pa si configura come “causa di forza maggiore” tale da fare sì che il comportamento dell’azienda, che ha come clienti diversi entri pubblici fra Comuni, Aziende sanitarie, Autorità portuali, ecc., non appaia indirizzato all’elusione fiscale.

Ma leggiamo alcuni passi della decisione: “Chiede la ricorrente l’annullamento delle sanzioni per omessi/tardivi versamenti causati da illiquidità e crisi finanziaria della società e quindi una causa di «forza maggiore» in presenza di crediti vantati con la pubblica amministrazione che superano di gran lunga il 50% del totale, idonea a escludere l’applicazione delle sanzioni tributarie (dlgs 472/97 Art. 6 c.5). La Commissione dopo aver esaminato il ricorso, le deduzioni dell’ufficio, la memoria e la documentazione in atti ritiene che il ricorso stesso vada accolto. Nel comportamento della società non è assolutamente ravvisabile il dolo, ma seppure una colpa attenuata dalla dimostrata situazione finanziaria per lo più causata dal tardivo pagamento di ingenti crediti vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni sebbene diverse dall’amministrazione finanziaria. Il comportamento della ricorrente non è quindi stato finalizzato alla elusione o evasione fiscale, ma trattasi di omessi versamenti scaturenti da regolare dichiarazione per complessivi € 623.023,00 nonché di ritardati versamenti relativi a tutti i mesi da gennaio a settembre 2012 che hanno generato sanzioni amministrative (30%) per complessivi € 2.585.485 che vengono contestate. Tra l’altro una gestione più accorta di questi pagamenti tardivi con il 1° pagamento di gennaio alla fine di tutti e gli altri pagati nei termini, avrebbe comportato una sanzione di gran lunga più contenuta. La Commissione ritiene doversi applicare alla fattispecie il comma 5 dell’art. 6 del dlgs del 18/12/97 n. 472 « Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore». Per forza maggiore, come nel caso di cui si discute, è da intendersi la mancanza di liquidità dovuta a ingenti crediti contabilizzati nei confronti di pubbliche amministrazioni. Questo fatto legittima l’esclusione delle sanzioni per l’assenza del requisito della colpevolezza. La Commissione ritiene non dovute le sanzioni tributarie.”

Link Sentenza Ctp Roma 2021-16-17

 

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