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Lavoro e stupefacenti

Attenzione: la detenzione personale di stupefacenti, oltre agli altri procedimenti eventualmente previsti dalla legge, può costare anche il licenziamento. E’ il principio sancito a chiare lettere dalla Cassazione sez. Lavoro con la sentenza n. 8132 del 29 marzo scorso: anche le condotte extralavorative, dunque, possono costituire giusta causa di recesso, specie quando si lavora a stretto contatto e in collaborazione con altre persone, e vi sia rischio concreto di diffusione delle sostanze fra i colleghi.   È il caso di un lavoratore, operaio addetto alla manutenzione di impianti elettrici di un’azienda, che è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti (500 grammi di hashish). Il datore di lavoro, venuto a conoscenza del fatto, lo ha licenziato in tronco. Senonché il lavoratore ha ritenuto ingiusto il provvedimento, adducendo in sostanza che non poteva essere causa di recesso un comportamento afferente alla sfera privata, dunque extralavorativa.

Il caso, controverso, è giunto alla Corte di Cassazione, che ha invece confermato il recesso dando ragione al datore. anche una condotta illecita, estranea all’esercizio delle mansioni del lavoratore subordinato, può avere un rilievo discipli1nare, poiché il lavoratore è assoggettato non solo all’obbligo di rendere la prestazione, bensì anche all’ obbligazione accessoria di tenere un comportamento extra lavorativo che sia tale da non ledere né gli interessi morali e patrimoniali del datore di lavoro ne’ la fiducia che, in diversa misura e in diversa forma, lega le parti del rapporto di durata. Detta condotta illecita comporta la sanzione espulsiva se presentii caratteri di gravità, che debbono essere apprezzati, tra l’altro, in relazione alla natura dell’attività svolta dall”impresa datrice di lavoro ed all’ attività in cui s’ inserisce la prestazione resa dal lavoratore subordinato.” Con riferimento in particolare all’addebito che cui rileva si è poi affermato che “la detenzione, in ambito extra lavorativo, di un significativo quantitativo di sostanze stupefacenti a fine di spaccio, è idonea ad integrare la giusta causa di licenziamento, poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o da comprometterne il rapporto fiduciario, cosa che sta al giudice di merito verificare. Ancora: il lavoratore “svolgeva la sua attività all’interno dello stabilimento notoriamente molto grande e frequentato da alcune migliaia, di maestranze, con un contatto giornaliero con numerosissimi altri lavoratori e con conseguente pericolo di diffusione nell’ambiente dello stupefacente detenuto, reso più concreto proprio dalla mancanza di trasparente sincerità del lavoratore nelle rendere ragioni del possesso di quel quantitativo di droga. ln tal modo risultando giustificato il timore del datore di lavoro di una condotta non circoscritta nello stretto ambito della vita privata, ma trasferibile anche nell”ambiente di lavoro, con cessione ad altri lavoratori e messa in pericolo delle condizioni generali di lavoro.” Se ciò non bastasse, rappresenta un aspetto da non sottovalutare, per i giudici, la mancanza di trasparenza e sincerità del lavoratore nel rispondere alle ragioni del possesso della droga, in quanto, in un primo momento, il lavoratore aveva riferito di essere stato un mero trasportatore per conto di terzi di un plico di cui non conosceva il contenuto, circostanza smentita successivamente in sede del patteggiamento penale dove il lavoratore aveva invece ammesso l’addebito.

In pratica la detenzione, in ambito extralavorativo, di un significativo quantitativo di sostanze stupefacenti a fine di spaccio è idonea ad integrare la giusta causa di licenziamento, poiché il lavoratore è tenuto non solo a rendere la prestazione lavorativa richiesta, bensì anche quello di tenere, anche fuori dal lavoro, un comportamento tale da non ledere né gli interessi morali e patrimoniali del datore di lavoro, né la fiducia che, in diversa misura e in diversa forma, lega le parti del rapporto di durata.

Link Sentenza Cassazione 8132

 

 

 

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