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Correttivo tra luci e ombre

Dopo una lunga attesa, e una ventina di giorni più tardi rispetto al termine ultimo del 19 aprile, è uscito sulla Gazzetta Ufficiale del 05/05/2017, n. 103 – Supplemento Ordinario n. 22 – il D. Leg.vo 19/04/2017, n. 56, cosiddetto “correttivo” al Codice dei contratti pubblici. Un provvedimento composto da 131 articoli, che contiene talmente tante correzioni al 50/16 da essere stato già definito un “secondo nuovo Codice”. Le modifiche apportate seguono sostanzialmente tre direttrici: modifiche di coordinamento ai fini di una più agevole lettura e interpretazione del testo; integrazioni che migliorano l’efficacia e chiariscono la portata di alcuni istituti, sulla base anche di quanto suggerito dal Consiglio di Stato in sede consultiva e dalle associazioni o dagli operatori di settore; limitate modifiche ad alcuni istituti rilevanti, conseguenti alle criticità evidenziate nella prima fase attuativa del Codice. Accolto con non poche critiche, il correttivo, che entrerà in vigore il prossimo 20 maggio, contiene novità di grande interesse per le imprese, su vari fronti. Cerchiamo qui di mettere in evidenza le principali.

Iniziamo dagli “appalti verdi”, uno dei capisaldi del Codice 50/16, che ha fissato a questo proposito stringenti obiettivi per il Pan Gpp, il piano di acquisti verdi della pubblica amministrazione. Il “correttivo” interviene pesantemente sul Codice Appalti, e in particolare sull’articolo 34, Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) modificato dall’articolo 23 del correttivo. Altri interventi riguardano l’articolo 50, Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi) modificato dall’art. 33 del correttivo; l’articolo 82 (Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova) modificato dall’art. 51 del correttivo; l’art. 86. (Mezzi di prova) modificato dal 55 del correttivo; l’art. 93. (Garanzie per la partecipazione alla procedura) modificato dal 59 del correttivo; l’art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell’appalto) modificato dal 60 del correttivo; l’art. 213 (Autorità Nazionale Anticorruzione) modificato dal 125 del correttivo.

Le novità più importanti, in materia ambiebntale, riguardano l’Art. 34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale), nel quale è introdotto l’obbligo di applicazione totale dei Criteri Ambientali minimi. Non è più valida quindi la formula secondo cui i CAM si devono applicare su di una percentuale del valore a base d’asta: nel testo si dice infatti che “l’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell’ambito del citato Piano d’azione”.

L’intervento sull’art. 50 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi) sancisce l’obbligo, e non più la facoltà, di inserire le “clausole sociali” nel bando di gara per gli affidamenti dei contratti   di concessione e di appalto di servizi diversi da quelli aventi natura   intellettuale,   con   particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad  alta  intensità  di manodopera (il settore pulizia/ multiservizi/ servizi integrati vi rientra in pieno).

Non meno importanti novità sono legate all’art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura) relativamente alla riduzione della fideiussione provvisoria e definitiva per la partecipazione alle gare d’appalto.  Il calcolo di tali riduzioni, derivanti dal possesso di certificazioni di processo e di prodotto, si basa sul principio che, in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.

Nell’art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto) viene stabilito, in caso di valutazione delle offerte, in base al miglior rapporto qualità/prezzo, un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento sul totale dei punteggi.  Inoltre, con le modifiche introdotte anche all’articolo 213 (Autorità Nazionale Anticorruzione), si concentra sull’ Anac tutto il flusso informativo relativo agli appalti pubblici. L’Anticorruzione dunque si trova a dover gestire, avvalendosi   dell’Osservatorio dei contratti pubblici, la Banca Dati Nazionale  dei  Contratti  Pubblici e si occupa e il monitoraggio del grado di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi.

Un’altra interessante integrazione riguarda la possibilità di affidamento diretto per i piccoli appalti, quelli cioè sotto la soglia dei 40mila euro. Lo prevedono le modifiche all’art. 36 previste dall’art. 25 del 56/2017, integrate con quelle all’art. 32 (previste dall’art. 22 del correttivo): in sostanza si dà la possibilità alla pubblica amministrazione di procedere all’affidamento senza preselezione per gli appalti fino a 40mila euro di valore, che potranno essere formalizzate con un procedimento semplificato che ricostruisca l’iter di individuazione dell’OE, ad esempio un’indagine su internet per individuare l’impresa.

Pur trattandosi di un provvedimento che, secondo alcuni, riscrive quasi totalmente intere parti di “Codice”, non mancano le zone d’ombra del 50/16 non affrontate adeguatamente dal Correttivo. Innanzitutto resta l’incompiutezza del Codice stesso, che è ancora in attesa di molti attuativi, soprattutto sotto forma di Linee Guida Anac (su 50 attuativi attesi, ad oggi non sono nemmeno una 20ina quelli usciti, e sono molti gli aspetti anche cruciali per cui fare riferimento al “vecchio” Regolamento DpR 207/10. Per non parlare dei legittimi dubbi sulla costituzionalità, o perlomeno sulla scarsa chiarezza, di alcune previsioni relativi a Rup, tutela legale, rating e libertà d’impresa.

Testo decreto correttivo

 

 

 

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