HomeNewsletterResponsabilità solidale: anche per le pubbliche con struttura privata

Responsabilità solidale: anche per le pubbliche con struttura privata

Anche le aziende pubbliche ma con struttura giuridica privata (ad esempio Poste Italiane, o Trenitalia) sono soggette al regime di responsabilità solidale. Molto chiara a tale proposito è la sentenza n. 8959, depositata lo scorso 6 aprile, con cui la Cassazione ha condannato Trenitalia al pagamento della retribuzione e del Tfr dovuti a un dipendente di una ditta appaltatrice del servizio di pulizia.

La società -di natura giuridica privata ma di fatto pubblica- aveva infatti affidato tramite appalto il servizio di pulizia e un dipendente dell’appaltante l’ha chiamata in causa per vedersi riconosciuti retribuzione e Tfr non pagati dal suo datore di lavoro. Dopo essere stata accolta in primo grado e successivamente respinta in Appello, la richiesta del lavoratore è stata accolta invece dalla Cassazione, che ha rilevato che l’inapplicabilità della responsabilità solidale del comparto privato è valida solo per i committenti qualificabili come pubbliche amministrazioni  (ad esempio Ministeri, enti locali, scuole ospedali, ecc. – esiste anche un apposito indice Ipa), e non per le società di natura giuridica privata, ancorché pubbliche, che peraltro devono attenersi al codice dei contratti pubblici nell’indire le gare d’appalto.

Nella sentenza si legge infatti che “è stato rilevato che un analogo divieto di applicazione dell’art. 29, secondo comma d.lgs. 276/2003 non esiste nei confronti dei soggetti privati, quale Trenitalia s.p.a., cui pure si applica il codice dei contratti pubblici, nella sua qualità di “ente aggiudicatore”. Alla luce di queste motivazioni è stato dunque accolto l’appello del lavoratore e la decisione di secondo grado è stata cassata e rinviata alla Corte d’Appello per un nuovo esame alla luce dei principi enunciati dalla Suprema corte.

Sempre a proposito di responsabilità in solido, va ricordato anche che dallo scorso 17 marzo, con la pubblicazione in GU Serie Generale n. 64 del Decreto Legge n. 25, è stata ripristinata integralmente la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori. Un ritorno al passato non privo di criticità, come già abbiamo avuto modo di sottolineare.

Link Sentenza 8959-2017

Indice pubbliche amministrazioni

 

 

 

 

CONTENUTI SUGGERITI