L’imprudenza del lavoratore pesa nel giudicare le responsabilità datoriali in caso di infortunio sul lavoro. Questo, in sostanza, il principio-chiave della sentenza n. 17163 della Corte di Cassazione. depositata il 5 aprile scorso.
Il caso riguarda un lavoratore che, dopo avere attivato la procedura aziendale di sospensione del ciclo produttivo al fine di svolgere opere di manutenzione ai rulli trascinatori della macchina impiegata per la produzione di manufatti in acciaio, ultimato l’intervento ne aveva disposto la riattivazione, per poi reintrodursi inopinatamente all’interno della macchina per integrare l’intervento, così da venire attinto al viso da un organo mobile della biella.
La condotta risultava assolutamente eccentrica e abnorme e dotata di propria autonoma rilevanza causale, atteso che le garanzie che presidiavano l’attività di manutenzione assicuravano il fermo della macchina nei termini sopra indicati, ma nel caso in specie il lavoratore li aveva sostanzialmente elusi, facendo riprendere la lavorazione e poi reintroducendosi nella macchina in movimento. In pratica il lavoratore aveva eluso i sistemi di sicurezza approntati, predisposti e aggiornati dal datore (il quale, dopo aver verificato l’insufficienza dei presidi antinfortunistici, li aveva integrati e rafforzati, sostituendo nuove tecnologie al sistema precedente, eccessivamente basato sull’autoresponsabilità dei lavoratori), mettendo in atto una condotta imprudente di cui, secondo la Cassazione, occorre tenere debito conto nel determinare le responsabilità in caso di infortunio. In aggiunta è stata concessa la “tenuità del fatto”, ed è stata presa in considerazione la disponibilità risarcitoria da parte dell’imprenditore.
Si legge fra l’altro nella sentenza: “D’altro canto ai fini del riconoscimento della tenuità dell’offesa non si può non tenere in considerazione, nel diverso ambito prospettico di cui all’art.131 bis cod.pen., il non trascurabile concorso di colpa ascrivibile alla persona offesa, che da un lato vale a ridurre il grado di antidoverosità della condotta del datore di lavoro, dall’altra concorre a mitigare i profili di offensività attribuibili alla di lui condotta omissiva.”
La sentenza risulta particolarmente interessante in quanto la ratio è applicabile anche nel caso di imprese di pulizia/ servizi integrati/ multiservizi attive in ambito industriale/ manifatturiero in tutte le attività previste dal Ccnl. Occorre dunque prestare la massima attenzione alla filiera della sicurezza in ogni sua parte, anche onde evitare comportamenti imprudenti da parte di operatori, preposti o altro personale dell’impresa.
Link Sentenza Cassazione 17163/17