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Responsabilità solidale: ci risiamo!

Lo scorso 17 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 64) il Decreto Legge n. 25 che contiene le disposizioni, già annunciate dal Governo, di abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio (voucher), nonché di modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.

Iniziamo dalla responsabilità solidale, che maggiormente interessa il settore degli appalti di servizi: il decreto legge mira a ripristinarla integralmente. All’articolo 2 “Modifica dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003”, infatti, si interviene sulla cosiddetta “Legge Biagi” introducendo all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,» sono soppresse; b) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.”  Il che significa, fuori dai tecnicismi, che viene ripristinata integralmente la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, eliminando come abbiamo visto la possibilità dei Contratti Collettivi Nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore, di individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. Un vero e proprio “ritorno al passato”, dunque. Con tutti gli annessi e connessi anche sul fronte dei controlli. Infatti uno dei gravi problemi della legislazione precedentemente in vigore, e che ora torna in vita dopo l’azzeramento delle modifiche introdotte dalla “Legge Fornero” 92/12, era la possibilità di controllo di verifica della filiera, che la legge riserva soltanto agli organi ispettivi senza dare “mano libera” al committente: ciò significa che da un lato quest’ultimo torna a risultare completamente responsabile “in solido”, dall’altro però non ha la facoltà di appurare la reale trasparenza dei soggetti a cui è affidata la commessa. Un “cortocircuito” che solitamente si cerca di risolvere richiedendo il Durc e/o altra documentazione che attesti la regolarità dell’impresa appaltatrice (ad esempio l’attestazione dell’avvenuto pagamento degli stipendi), ma è chiaro che le possibilità di fare controlli approfonditi rimangono comunque limitate. La nuova norma dunque ripristina sì la responsabilità solidale, ma non risolve il problema dei controlli, che il committente, pur chiamato a rispondere in solido, non è messo in grado di effettuare.

Il provvedimento inoltre (art. 1) agisce in abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 81/2015 (Jobs Act), giungendo così all’eliminazione totale dei voucher.  Al comma 2 del medesimo articolo viene previsto un periodo transitorio entro il quale i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data del 17 marzo, data di entrata in vigore del decreto legge, possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017. E se l’Esecutivo, così facendo, ha messo una pesante ipoteca sulla possibilità di evitare i referendum abrogativi già in calendario per il 28 maggio, la parola ora spetta alla Cassazione. E date le numerose reazioni negative, non è escluso anche a breve un ritorno sul tema.

Link al Decreto n.25

 

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