HomeNewsletterCorrettivo Appalti, importanti novità

Correttivo Appalti, importanti novità

Ultimi atti per il decreto correttivo al Codice degli Appalti, che dovrà essere approvato in via definitiva entro il prossimo 18 aprile. Il 7 marzo scorso il Governo ha trasmesso il testo dello “Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50” (Atto Governo 397) al Parlamento, ai fini dell’acquisizione dei pareri da parte delle Commissioni competenti. A questo scopo, l’atto è stato assegnato dall’Aula della Camera dei Deputati alla Commissione Ambiente, in sede consultiva, alla Commissione Politiche UE e alla Commissione Bilancio, in sede di osservazioni, che dovranno dare i rispettivi pareri entro il prossimo 5 aprile. Analogamente, in Senato, il testo è stato assegnato alla Commissione Lavori pubblici, in sede consultiva (parere entro il 5 aprile) e in sede di osservazioni alle Commissioni Bilancio (parere entro il 5 aprile), Affari costituzionali, Giustizia, Politiche UE, che esprimeranno i relativi pareri entro il prossimo 26 marzo. Nel frattempo resta, per i soggetti interessati, un -seppur ridotto- ambito di (tempestivo) intervento.

Il testo contiene previsioni molto interessanti per le Mpmi (Micro, Piccole e Medie Imprese), sulla scorta delle Direttive Europee del febbraio 2014 (di cui il nuovo Codice 50/16, come sappiamo, costituisce il recepimento) che invitano a favorire le piccole e medie imprese nelle gare ad evidenza pubblica.

Un particolare rilievo assumono le disposizioni sulla riduzione del 50% delle cauzioni e sulla cancellazione delle fideiussioni (per la garanzia definitiva) a favore delle micro-Piccole e Medie Imprese. Nelle correzioni all’articolo 93 del Codice, al nuovo comma 7 si legge: “L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Ancor più rilevante è quanto aggiunto al comma 8, che riguarda le fideiussioni: “L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l’offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Fra le altre novità dello Schema di correttivo si segnalano, in materia di requisiti di qualificazione, il ripristino della possibilità di scegliere i migliori 5 fra gli ultimi 10 esercizi, il rating di impresa facoltativo e non più obbligatorio, e le disposizioni che di fatto annullano l’obbligatorietà automatica dell’indicazione della “terna” di potenziali subappaltatori.

Cosa si intende per Mpmi?
A titolo di chiarimento definitorio, vale la pena di ricordare che la raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE definisce la categoria dimensionale delle piccole e medie imprese. Il legislatore nazionale l’ha recepita con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005, che fornisce le necessarie indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive e si applica alle imprese operanti in tutti i settori produttivi. Il riferimento normativo più recente è comunque l’art. 3 del nuovo Codice degli Appalti, che alla lettera aa) definisce:

“microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono micro imprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.”

La congiunzione “e” indica che i requisiti indicati sono cumulativi, ossia che devono sussistere entrambi.

Un’altra precisazione da fare è che per “occupati” si intendono in realtà le ULA (cioè Unità Lavorative Annue), il cui calcolo, specie per i lavoratori part-time, può essere anche piuttosto complicato. A questo proposito è stata costituita addirittura una Commissione ministeriale dedicata, facente capo al Mise, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese  (http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2004048), costituita al fine di esaminare le problematiche connesse all’applicazione dei criteri e delle modalità per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive, di cui al decreto ministeriale 18 aprile 2005 emanato per fornire indicazioni in merito alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese contenuta nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Tale Commissione ha, fra l’altro, il compito di chiarire i dubbi in merito al computo delle dimensioni aziendali. In linea generale, comunque, si può dire che  i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l’effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l’effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro.

Testo Decreto Correttivo

Link Decreto Ministeriale 18/4/2005 PMI

Riferimenti

 

CONTENUTI SUGGERITI