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Vigilanza appalti, nuove regole Anac

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017, oltre che sul sito dell’Anac, il Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici approvato dall’Autorità Anticorruzione lo scorso 15 febbraio.

L’Autorità ha necessario intervenire con una revisione generale del precedente Regolamento di vigilanza al fine di rafforzare l’efficacia e l’incisività degli interventi ed introdurre una puntuale disciplina della “raccomandazione vincolante”. La ratio del nuovo Codice conduce, infatti, ad una visione nuova della vigilanza dell’Autorità, nella quale l’ordinaria attività di vigilanza sul rispetto del codice dei contratti pubblici è affiancata sempre più dall’azione di prevenzione della corruzione e della illegalità.

Fra le novità più significative rispetto al precedente Regolamento, c’è infatti la cosiddetta raccomandazione vincolante: nei casi in cui l’istruttoria non viene archiviata, oppure se la stazione appaltante non si adegua alle indicazioni dell’Anac, possono essere adottati quattro tipi di provvedimenti a conclusione del procedimento di vigilanza: un atto dirigenziale in caso di procedimento in forma semplificata; un atto con cui l’Autorità registra che la stazione appaltante ha adottato buone pratiche amministrative meritevoli di essere segnalate; un atto di raccomandazione; e appunto una raccomandazione vincolante, tipologia adottata per le violazioni più gravi, che possono andare dai frazionamenti artificiosi agli affidamenti senza previa pubblicazione del bando in Gazzetta ufficiale. L’atto di raccomandazione vincolante, adottato con delibera del Consiglio o con atto dirigenziale di conclusione del procedimento in forma semplificata, è comunicato alle parti e pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità. Il Consiglio può inoltre disporne la pubblicazione sul sito della stazione appaltante. Con l’atto di raccomandazione vincolante l’Autorità invita la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla ricezione dell’atto.

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