In tutto si parla di uno stanziamento di 530 milioni, e le regioni coinvolte sono Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia (stanziamento di 500 milioni di euro), Abruzzo, Molise e Sardegna (30 milioni), e lo sgravio può arrivare a 8060 euro. Un aspetto che senz’altro interesserà le imprese del nostro settore è che non è necessario che l’azienda abbia sede in una delle regioni indicate, ma che il lavoratore operi lì: nel caso che un’impresa abbia cantieri nel Mezzogiorno, insomma, può accedere al bonus per i lavoratori neoassunti in quelle zone. Infatti il decreto sottolinea che per accedere allo sgravio bisogna fare riferimento a “ove è ubicata la sede di lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione indipendentemente dalla residenza della persona da assumere. In caso di modifica del luogo di lavoro fuori dalle Regioni indicate, l’incentivo non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento. Se il lavoratore viene trasferito in una regione non rientrante tra quelle incentivate si perderà il residuo.
Nel dettaglio, il bonus è fruibile dalle imprese del Sud che assumano con contratto a tempo indeterminato, anche in apprendistato, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017. La nuova decontribuzione prende il nome di “Incentivo occupazione Sud”. I datori di lavoro interessati dovranno inoltrare all’Inps, esclusivamente in via telematica, una domanda preliminare di ammissione, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intenderanno effettuare.
Lo sgravio contributivo viene concesso, come anticipato, nel limite massimo di 8.060 euro per lavoratore assunto. Si può fruire dell’incentivo anche in caso di assunzione a tempo parziale: in tal caso lo sgravio verrà ovviamente ridotto in proporzione. Lo sgravio potrà essere fruito esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce contributive mensili dalle aziende all’Inps. L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, ad eccezione dell’agevolazione prevista per l’apprendistato.
Il bonus, stando all’articolo 2 del Decreto, è destinato ai datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumono persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs. n. 150/2015, in possesso delle seguenti caratteristiche:
a) giovani di età compresa tra i 15 anni e 24 anni;
b) lavoratori con almeno 25 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro dei Lavoro e delle Politiche Sodali del 20 marzo 2013.