Giro di vite sull’assunzione di lavoratori disabili: con l’inizio del nuovo anno, infatti, è entrata a regime la novità normativa prevista dal decreto legislativo 151/2015, che dà attuazione alla legge 183/14 abrogando l’applicazione graduale degli obblighi di assunzione dei disabili già prevista dalla legge 68/1999, art 3 comma 2 che prevedeva, ricordiamolo, che “per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l’obbligo si applica solo in caso di nuove assunzioni.” Una clausola che rappresentava una sorta di “congelamento”, o come da molti veniva definito, una “franchigia”. In sostanza se io ero un imprenditore con da 15 a 35 dipendenti, l’assunzione del lavoratore disabile avveniva soltanto in caso di nuove assunzioni, e non scattava automaticamente.
Ora invece, l’obbligo diventa effettivo al raggiungimento dei 15 dipendenti, senza ulteriori possibilità di rinvio, entro 60 giorni dal momento in cui è maturato: unica eccezione, le aziende che versano in stato di particolare difficoltà e hanno richiesto l’intervento della Cigs per ristrutturazione, crisi o contratto di solidarietà. Chi dovrà dare particolare attenzione alla novità normativa sono quelle imprese che occupano un numero di dipendenti prossimo alle 15 unità.
A questo proposito, ricordiamo inoltre che il Dlgs 185 2016 ha inasprito le sanzioni per chi non adempie all’obbligo, punendo chi non assume disabili secondo la legge con il quintuplo del contributo esonerativo, cioè 153,20 euro per ogni giorno non coperto e per ogni disabile non assunto in luogo dei 67,77 precedenti. Va detto tuttavia che, stante l’istituto della diffida obbligatoria (ex art. 13 del Dlgs 124/04), è possibile ridurre la sanzione a 38,30 euro per giorno e disabile non assunto se il datore ottempera alla diffida.