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Mancata suddivisione in lotti: attenzione alle motivazioni

Come è noto, il nuovo Codice degli Appalti 50/2016, in vigore da aprile, ha recepito le indicazioni delle direttive europee per ciò che riguarda l’agevolazione della partecipazione diretta delle PMI alle gare d’appalto.

Infatti all’art. 51 si legge fra l’altro: “Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici … al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali, ovvero in lotti prestazionali, in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.”

Ora, la sentenza Tar Toscana n. 1755 del 12 dicembre scorso farà senza dubbio discutere a questo proposito: infatti vi si stabilisce che il principio della suddivisione in lotti non è assoluto, ma è derogabile mediante una motivazione adeguata. Va detto che ciò, peraltro, è già previsto nel Codice ove si dice che “le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera d’invito e nella relazione unica”. Il punto però, a nostro parere, è un altro: infatti nelle motivazioni che hanno portato l’amministrazione in oggetto a non suddividere la gara in lotti (parliamo di un servizio di smaltimento dei rifiuti sanitari) si legge fra l’altro che “la gara è impostata in unico lotto per ottenere economie di mercato”. E del resto in casi come questi le motivazioni fanno sempre capo a una necessità di risparmio mediante la creazione di economie di mercato (si veda, per le possibili ragioni giustificatrici della scelta di non procedere all’articolazione in lotti, il “considerando” n. 78 della direttiva 2014/24/UE o, come dato di legislazione interna, la  legislazione di c.d. spending review). Il che, se certamente può avere un senso nel caso di forniture di beni o servizi a non altissima intensità di manodopera, per cui è realmente possibile creare economie di scala (fornire 10mila dispositivi medici non è come fornirne 10 o 100), senza dubbio è meno giustificabile nel caso di un settore, come quello delle pulizie/ servizi integrati/ multiservizi, in cui il costo della manodopera arriva all’85-90% del valore dell’appalto. Con la conseguenza che il risparmio diventa irrisorio se non totalmente nullo.

Se è vero, dunque, che lo stesso nuovo Codice prevede la possibilità di una mancata suddivisione in lotti adeguatamente motivata, è altrettanto innegabile che nei settori ad altissimo contenuto di manodopera le motivazioni che chiamano in causa la razionalizzazione e il contenimento della spesa (peraltro già suggerite dallo stesso legislatore europeo) appaiono poco praticabili in quanto non è possibile, a fronte di un così alto valore della manodopera, ottenere reali economie “di scala”.

Sentenza Tar Toscana 

 

 

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