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Per il licenziamento basta anche un furto lieve

Sono “appena” tre litri di carburante, fatti due conti nemmeno cinque euro. Eppure bastano, per il giudice, a giustificare un licenziamento. Perché, come abbiamo scritto anche in altri numeri di questa newsletter, è definitivamente tramontato, sia a livello normativo sia giurisprudenziale (sono diverse ormai le sentenze in questo senso) il tempo della “proporzionalità” del comportamento scorretto dei dipendenti.

Stando al tribunale di Bari, nella recente sentenza n. 689/2016, anche un furto minimo compromette in modo irreversibile il rapporto fiduciario che intercorre tra il dipendente e il lavoratore, mettendo in dubbio la correttezza dei futuri adempimenti.

Il fatto è semplice, e si riferisce al caso di un autista sorpreso mentre sottraeva tre litri di carburante a un mezzo aziendale. Il dipendente a seguito del furto veniva denunciato dall’azienda, condannato penalmente e successivamente licenziato.  Il conducente però ritenendo il licenziamento ingiusto, poiché a suo dire esagerato rispetto al danno subito dall’azienda, ricorreva prima al giudice del lavoro e poi al tribunale di Bari per opporsi al licenziamento e richiedere  il reintegro.  La richiesta del dipendente è stata prima respinta dal giudice del lavoro e poi dal giudice del tribunale di Bari con la seguente motivazione: “Il furto, anche se di piccole entità ha compromesso irreversibilmente il rapporto di fiducia tra il dipendente e il suo datore di lavoro”. Insomma il licenziamento in esame non è collegato alla proporzionalità del danno provocato all’azienda cioè al furto di 3 litri circa di carburante ma alla compromissione del rapporto tra le parti.

Di casi così purtroppo ne succedono moltissimi anche nelle imprese di pulizia/ servizi integrati/ multiservizi, a danno dell’impresa stessa o della clientela. Interessante il fatto che il Giudice faccia riferimento al principio stabilito dalla Cassazione nella sentenza 13168/2015, su una dipendente licenziata per avere omesso di registrare alcuni ticket ed alcuni prodotti consumati presso la mensa ed essersi appropriata dei rispettivi importi, sentenza secondo la quale non importa la tenuità del danno patrimoniale quanto le ripercussioni del fatto.

Link Sentenza 25 giugno 2015 n. 13162

 

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