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Infortuni, nuovi oneri

Infortuni, complicazioni in vista. Dal 12 aprile 2017, infatti, diventerà operativo l’obbligo di denunciare gli infortuni professionali anche se la prognosi è di un solo giorno.

A prevederlo è il decreto interministeriale 183/2016, entrato in vigore il 12 ottobre, che istituisce il Sinp – Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. – 16G00196), pubblicato in GU Serie Generale n.226 del 27-9-2016 – Suppl. Ordinario n. 42.

Il decreto prevede che decorso il termine di 6 mesi dalla sua entrata in vigore (parliamo quindi appunto del 12 aprile 2017), diventi obbligatorio per i datori denunciare gli infortuni con prognosi da un giorno (escluso quello dell’evento) fino a tre giorni (fatta sempre esclusione di quello in cui si verifica l’evento), che prima bastava annotare sul registro infortuni abrogato come si ricorderà dal decreto 151/2015 a decorrere dal 23 dicembre dello scorso anno: ed anche se si tratta di un adempimento con soli fini statistici, per le imprese che operano in settori ad alto contenuto di manodopera, come quelle delle pulizie/ servizi integrati/ multiservizi, questo porterà a un inevitabile lievitare degli oneri burocratici: pensate a quanti infortuni, spesso anche banali, si verificano nella vita di un’impresa e il conto è presto fatto.

Insomma, da un lato si abolisce il registro infortuni, dall’altro, con l’istituzione del Sinp, si obbligano i datori a denunciare anche gli infortuni brevi. E quello che sulle prime sembrava un auspicato snellimento, si trasforma in realtà in un “boomerang” che rischia di intasare di nuove “carte” le scrivanie delle imprese. Si attendono in ogni caso le istruzioni operative e le precisazioni dell’Inail: per il momento l’unica cosa certa è che l’inadempimento verrà punto con sanzioni da 548 a 1972,80 euro.

Link decreto 183/16

 

 

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