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Infortuni sul lavoro, responsabilità ridotta per il datore

La recente sentenza 24139/2016 della Cassazione, sez. IV penale, dello scorso 10 giugno, è destinata a rappresentare un importante precedente in merito all’orientamento giurisprudenziale sulla sicurezza sul lavoro: infatti si sta passando da un modello “iperprotettivo”, in cui si tendeva a investire di ogni responsabilità il datore di lavoro, a uno “collaborativo”, con una più equilibrata ripartizione delle rispettive responsabilità.

Nel caso esaminato -e ricostruito dalla Cassazione- l’operaio di un’acciaieria, per rimuovere il materiale ferroso di risulta da una macchina per la separazione dei metalli, operazione da svolgersi sì manualmente, ma ad impianto spento, saliva sul piano vibrante mentre l’impianto era in funzione venendo trascinato dal nastro trasportatore in cui era rimasto impigliato, con esito mortale. E mentre il primo grado (6.2.2013) assolveva il datore e il preposto qualificando come abnorme l’operato del lavoratore, l’appello (il 16.10.2014) ribaltava la sentenza condannando questi ultimi per non aver erogato l’opportuna formazione e addestramento (il datore), e (nel caso del preposto) non aver verificato che l’operatore avesse ricevuto le adeguate istruzioni. Si arrivava dunque alla Cassazione. Quest’ultima, rifacendosi a un recente orientamento giurisprudenziale, ribaltava di nuovo l’esito annullando quaqnto deliberato dalla Corte d’Appello.   Infatti “in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all’incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicché la sua responsabilità può essere esclusa solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità e, comunque, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile (Sez. 4, Sentenza n. 37986 del 27/06/2012, dep. 01/10/2012, Rv. 254365). E, in tale ambito ricostruttivo, si è recentemente considerato che il datore di lavoro che, dopo avere effettuato una valutazione preventiva del rischio connesso allo svolgimento di una determinata attività, ha fornito al lavoratore i relativi dispositivi di sicurezza ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, non risponde delle lesioni personali derivate da una condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore; con la precisazione che il sistema della normativa antinfortunistica si è evoluto, passando da un modello “iperprotettivo”, interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro, quale soggetto garante investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello “collaborativo”, in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori (Sez. 4, Sentenza n. 8883 del 10/02/2016, dep. 03/03/2016, Rv. 266073)”. La Cassazione ha così disposto l’annullamento della sentenza di II grado impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello.

Tutto ciò non toglie, ovviamente, che l’attenzione alla sicurezza debba sempre essere tenuta molto alta. A proposito, giusto pochi giorni fa è stata messa online, sul sito del Ministero del Lavoro, la versione aggiornata a giugno 2016 del TU sulla salute e sicurezza sul lavoro 81/2008. Il testo è coordinato con il Dlgs 106 del 3 agosto 2009.

Ecco, una per una, le principali novità in questa versione:

Modifiche introdotte agli articoli 20, 28, 36, 37, 50, 222, 223, 227, 228, 229, 234 comma 1, 235, 236 comma 4, e agli allegati XV, XXIV, XXV sezione 3.2, XXVI sezioni 1 e 5 e XLII dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 (GU n.61 del 14/03/2016, in vigore dal 29/03/2016);

Inseriti gli interpelli dal n. 6 al n. 10 del 02/11/2015, dal n. 11 al n. 16 del 29/12/2015, dal n.1 al n. 4 del 21/03/2016 e dal n. 5 al n. 10 del 12/05/2016;

Sostituito il decreto dirigenziale del 29 settembre 2014 con il decreto dirigenziale del 18 marzo settembre 2016 riguardante il dodicesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;

Inserita la lettera circolare prot. 2597 del 10/02/2016 sulla Redazione del POS per la mera fornitura di calcestruzzo;

Corretti gli importi della sanzione per inottemperanza al provvedimento di sospensione riportati nella circolare 33/2009;

Corrette le sanzioni per la violazioni dell’art. 80, comma 1, ed eliminate le note all’art. 80, comma 3-bis;

Corretto il quadro dei trasgressori di cui all’art. 72;

Inserito un estratto della circolare n. 26 del 12/10/2015 e la nota prot. 19570 del 16/11/2015 sulle modifiche alla sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14;

Nelle copertine, aggiornata la sezione del sito del Ministero (www.lavoro.gov.it – Temi e priorità – Salute e Sicurezza) dove è possibile scaricare la versione aggiornata del presente documento e corretti i link ai documenti esterni, in considerazione della ristrutturazione dei siti ministeriali;

Corretto il riferimento al punto 2 lett. c) dell’allegato II, punto 3.2.3, del DM 11/04/2011;

Inserite note riguardanti l’abrogazione della direttiva Direttiva 89/686/CEE sui dispositivi di protezione individuale a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31 marzo 2016, L 81/51 del nuovo Regolamento (UE) 2016/425.


Link sentenza

Link 81/08 aggiornata

 

 

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