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Servizi di pulizia: addio alla revisione automatica dei prezzi

Il Tar Campania  -sezione Ottava- con la sentenza n 1556/2016, emessa il 13 gennaio e depositata il 24 marzo scorso, si è espresso con chiarezza sulla necessità di prevedere, all’interno del contratto, opportune clausole di revisione dei prezzi applicando il vecchio Codice Appalti del 2006, art. 115. Ma attenzione: questa potrebbe essere una delle ultime sentenze favorevoli alle imprese. Infatti, come è ben noto, lo scorso 19 aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Codice degli Appalti, che cambia radicalmente la questione. Ma andiamo con ordine.

Il caso preso in esame dal Tribunale amministrativo riguarda una circostanza molto frequente di questi tempi, vale a dire l’esecuzione dei servizi di pulizia (in questo caso presso scuole della Campania) da parte di ex lsu, lavoratori socialmente utili. La controversia vedeva opposti un consorzio di Cooperative In particolare l’impresa chiedeva l’adeguamento dei prezzi sulla base di quanto previsto dall’articolo 115 del vecchio Codice degli appalti 163/06, in vigore al momento della stipula del contratto in oggetto, che recita: “Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi”. Si tratta(va) di una norma attiva anche laddove nulla fosse previsto dal contratto: in sostanza, se il contratto è silente in materia, interviene la norma obbligando l’amministrazione ad adeguare i prezzi, onde evitare che gli appaltatori subiscano essi stessi l’aumento dei prezzi dovuto alle variazioni del mercato. E proprio sulla base di questa norma, il Tar Campania ha condannato la pubblica amministrazione ad adeguare i prezzi a favore dell’impresa esecutrice: “dichiara nulla la clausola limitativa di esso e condanna l’amministrazione resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle somme da determinarsi a tale titolo”. Una vittoria per l’impresa.

E con il nuovo codice?
Ma ora chiudiamo il cerchio, sottolineando che oggi la questione sarebbe ben diversa. Infatti il nuovo codice dei contratti, il Dl 50/2016 in vigore dal 19 aprile, che ha mandato in pensione il 163/06 su cui si fondava la predetta sentenza, non presenta più l’articolo 115 (o i suoi contenuti). Qualcosa di simile, ma completamente stravolto nei contenuti, c’è all’articolo 106 che reca “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”. Vi si legge, fra l’altro: Le modifiche, nonche’ le varianti, dei contratti di  appalto  in corso di validita’ devono essere autorizzate dal RUP con le modalita’ previste  dall’ordinamento  della  stazione  appaltante  cui  il  RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari  e  nei  settori speciali possono essere  modificati  senza  una  nuova  procedura  di affidamento nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore  monetario,  sono state previste nei documenti di gara  iniziali  in  clausole  chiare, precise  e  inequivocabili,  che  possono  comprendere  clausole   di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonche’ le condizioni  alle  quali  esse  possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione  dei  prezzi  e dei costi standard, ove definiti. Ora, alla luce di questa prima lettura, ci sembra di poter dire che, a differenza del vecchio codice, la nuova formulazione lascerebbe maggiore spazio alle previsioni del bando di gara.  Una differenza non da poco, se si considera che la questione è praticamente ribaltata: e se anche oggi la cosa può preoccupare poco le imprese perché, come sappiamo, gli indici Istat sono pressoché a crescita zero, poniamo il caso di un appalto pluriennale di lunga durata nel corso del quale tali indici riprendessero a crescere: sarebbe l’impresa a dover subire, in proprio, l’aumento dei prezzi dei fattori di produzione e del mercato.

Sentenza Tar Campania 1556-2016

 

 

 

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