HomeNewsletterInfortuni: attenti ai mezzi in dotazione!

Infortuni: attenti ai mezzi in dotazione!

Sicurezza sul lavoro, attenzione alle dotazioni del personale: la sentenza 12683/15 (udienza 9 febbraio 2016) della Cassazione ribadisce la necessità di verificare la conformità degli strumenti e attrezzature da lavoro fornite al personale. In particolare, nel caso in oggetto, un addetto ad operazioni di intonacatura di una società attiva nell’edilizia (ma il caso è facilmente riferibile anche a servizi di pulizia e altri tipi di manutenzione), dopo avere preso l’iniziativa di salire su di una scala di legno a pioli sprovvista di elementi antisdrucciolo, scivolava perdendo l’equilibrio e cadeva riportando delle lesioni.

Un infortunio di cui è stato incolpato il datore, e stavolta non per la mancata formazione, come spesso accade, ma perché l’attrezzatura, in questo caso la scala (ma il principio ovviamente è estensibile a tutte le altre dotazioni) non rispettava le norme antinfortunistiche risultando sdrucciolevole. E così la Cassazione ha condannato l’impresa, osservando che: “la macroscopica omissione dell’osservanza delle norme antinfortunistiche da parte del datore di lavoro, ed in particolare la lapalissiana violazione delle più elementari norme di sicurezza … consentono di ritenere prevedibile e quindi evitabile anche il rischio dell’imprudenza del V.S. (iniziali del dipendente).” Insomma, nonostante l’imprudenza dell’operatore, l’impresa è comunque colpevole.

Già Il giudice di primo grado, con sentenza emessa in data 22 febbraio 2012, dichiarava l’azienda colpevole del delitto di cui all’art. 590 comma 3 c.p., ai danni dell’operaio suo dipendente V.S. e lo condannava alla pena di euro 1800 di multa. Precisamente, la penale responsabilità dell’imputato veniva affermata per avere lo stesso per negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza delle norme sulla prevenzione infortuni sul lavoro, cagionato al V.S. lesioni giudicate guaribili in oltre 40 giorni e consistite in “politrauma con frattura pluriframmentaria della clavicola sinistra e dell’ottava costa sinistra, trauma cranico commotivo con ferita lacero contusa parietoccipitale sinistra”.

In particolare, il R.R. veniva ritenuto responsabile di avere adibito il suddetto operaio a lavorare ad una altezza superiore a metri 2 dal pavimento in assenza di postazione di lavoro sufficiente e di idonee protezioni da cadute (art. 36 ter d.lgs. n. 626/94 e 16 d.P.R. n. 164/56), utilizzando invece una scala di legno a pioli, priva di elementi antisdrucciolo, poggiata alla parete dalla quale il detto V.S., perdendo l’equilibrio, precipitava al suolo.

La Corte territoriale, peraltro, aveva confermato integralmente la sentenza del giudice di primo grado, osservando: che era risultato provato che il V.S. era salito sulla scala a pioli e che detta scala era sprovvista dei più elementari dispositivi antifortunistici; che dalla visione della foto n. 6 (e dal particolare indicato in quelle immediatamente precedenti circa la mancanza di segni della malta sui pioli dove era posizionato il V.S.) si desumeva che lo stesso si trovasse ad una altezza superiore ai 2 metri (peraltro compatibile con quella della parete da intonacare e con il lavoro già svolto); che il datore di lavoro è responsabile anche degli infortuni ascrivibili a imperizia, negligenza o imprudenza del lavoratore, salvo il caso di assoluta abnormità del comportamento di quest’ultimo (caso che nella specie non ricorreva, essendosi il V.S. limitato ad approfittare di una scala a pioli, non a norma, esistente presso il cantiere, dove era stato chiamato a espletare la sua attività lavorativa).
Si ricorda in ogni caso che, anche nell’ottica della genuinità dell’appalto, è comunque sempre consigliabile provvedere all’esecuzione del servizio con mezzi propri, ovviamente opportunamente in regola con le etichettature e le normative in materia di sicurezza. A questo proposito l’Inail ha recentemente pubblicato una serie di utilissimi vademecum, due dei quali riguardano proprio le scale e i trabattelli di ogni tipologia (qui li linkiamo). Una guida facile e sicura per non sbagliare.

Sentenza 12683-15

Link Inail Scale portatili

Link Inail Trabattelli

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