Cambia (in qualche caso ammorbidendosi) il quadro sanzionatorio per la somministrazione abusiva di manodopera, ma le imprese non devono comunque abbassare il “livello di guardia”, perché si rischiano sanzioni anche molto salate.
Tutto parte dal Jobs act, che attraverso una modifica dell’articolo 18 del Dlgs 276/2003 (che attuava la 30/03, meglio nota come “legge Biagi”), ha trasferito i riferimenti alla somministrazione irregolare di manodopera nel Dlgs 81/15, art. 40. Ciò implica che a tali fattispecie si applichino le sanzioni previste dall’81, poi “depenalizzate” dal decreto 8/16. Nella fattispecie delle imprese di pulizie, la prima cosa da verificare sarà soprattutto la genuinità dell’appalto, ossia il rischio d’impresa, l’impiego di mezzi propri e l’effettivo potere organizzativo e direttivo dell’impresa di pulizie. In caso contrario le sanzioni, in capo sia al somministratore sia all’utilizzatore, sono di 50 euro per ogni giornata e per ogni lavoratore occupato (si precisa però che la sanzione non può mai essere più bassa di 5mila euro né più alta di 50mila). Non più reato, ma “semplice” illecito, dunque. Ma con sanzioni più alte.
Un esempio “classico” nel nostro settore: un albergo decide di esternalizzare il servizio di pulizia, ma mantenendo il proprio personale. E così, alle dipendenze dell’impresa che svolge il servizio in hotel lavorano tre dipendenti che, dimessisi dall’hotel dove svolgevano lavori di reception, facchinaggio e pulizie, di fatto continuano a svolgere le stesse mansioni organizzate dall’hotel stesso. Tutto come prima? No, perché di fatto il committente sta fruendo del personale altrui come se fosse proprio (e casi del genere ne accadono spessissimo, attenzione!). Infatti ciò che contraddistingue l’appalto genuino dalla mera somministrazione è che nella somministrazione di lavoro il potere direttivo è in capo all’utilizzatore, difformemente da ciò che capita nell’appalto, ove è in capo all’appaltatore, come chiarisce la 276/03. Nel caso preso in esame, una volta eseguiti i dovuti accertamenti e nel caso si verificasse la mancanza di potere direttivo e organizzativo da parte dell’impresa, si rischia una sanzione di 50 euro al giorno per ogni dipendente, e comunque non meno di 5mila euro (e non più di 50mila). Depenalizzazione sì, ma attenzione: una strada percorribile per mettersi al sicuro sarebbe quella della “certificazione del contratto d’appalto” da parte di commissioni di certificazione da Università e Fondazioni Universitarie, una possibilità introdotta dalla cd “Legge Biagi” (276/03 appunto) ma finora non molto sfruttata.
A questo proposito, a Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 6 del 5 febbraio 2016, con la quale fornisce, ai propri ispettori, alcune indicazioni operative sulle nuove sanzioni amministrative per talune fattispecie di illeciti posti in essere in materia di lavoro e legislazione sociale, in vigore dal 6 febbraio 2016, ed introdotte dalle norme di depenalizzazione di cui al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8. La stessa circolare fissa i criteri per il regime transitorio.